CAPITALE SOCIALE
Quota ideale del capitale netto delle imprese giuridicamente strutturate in forma societaria (v. capitale dell’impresa). Le società per azioni e in accomandita per azioni devono avere un capitale sociale minimo legale di 100.000 € (già 200 milioni di lire) e le società a responsabilità limitata di 10.000 € (già 20 milioni di lire). Il capitale sociale è rappresentato in origine dal valore nominale delle quote o azioni sottoscritte dai soci in fase di costituzione delle società. Successivamente può essere aumentato per nuovi apporti dei soci (aumenti effettivi) o per il conglobamento di riserve o di altre poste del netto (aumenti gratuiti). Quando l’aumento non gratuito è superiore a 100 miliardi di lire, occorre l’autorizzazione del Tesoro, sentita la Banca d’Italia. Così pure per la costituzione di società per azioni con un capitale superiore a 100 miliardi di lire.