CAPACITÀ D'AGIRE
Attitudine del soggetto ad esercitare diritti e ad assumere obbligazioni, la quale presuppone che lo stesso, per maturità psichica e per assenza di malattie mentali, sia in grado di curare i propri interessi. Si consegue con il raggiungimento della maggiore età, vale a dire al diciottesimo anno (art. 1 l. 8.3.1975 n. 39 che ha modificato l’art. 2 c.c.) e permette di compiere tutti gli atti e i negozi giuridici per i quali non sia stabilita dalla legge un’età inferiore, come p.e. avviene per la stipulazione di alcuni contratti di lavoro e delle convenzioni matrimoniali. La capacità di agire può essere annullata o può diminuire a causa di determinate situazioni di fatto o di diritto, che determinano l’incapacità legale, totale o parziale. Si ha incapacità legale totale in caso di minore età e di interdizione, con la conseguenza che la legge provvede a sostituire l’incapace nella cura dei propri interessi - dato che, altrimenti, gli atti da lui compiuti sarebbero invalidi - con un soggetto capace, che lo rappresenta (v. rappresentanza); rappresentanti legali del minore sono i genitori congiuntamente, a meno che uno solo di essi eserciti in via esclusiva la potestà, mentre all’interdetto è nominato un tutore (e tale nomina è fatta anche per il minore privo di entrambi i genitori). Genitori e tutore agiscono in nome e per conto dell’incapace, ma per taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale (artt. 320, 374, 375 c.c.). All’interdizione giudiziale è parificata quella legale, prevista dall’art. 32 c.p. come pena accessoria a carico di chi è condannato all’ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni; in tal caso l’incapacità ha una durata pari alla pena principale. Si ha, invece, incapacità parziale nel caso della inabilitazione (v. incapacità) e della emancipazione: (v. incapacità) l’inabilitato e l’emancipato possono da soli compiere gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione occorre il consenso di un curatore e, a seconda dei casi, l’autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale (artt. 394 e 424 c.c.). Dall’incapacità legale, infine, deve essere distinta l’incapacità naturale, che si ha quando una persona, benché maggiore di età e non interdetta, compia un atto giuridico in condizioni psichiche tali (per malattia o altre cause anche transitorie) da toglierle la capacità di intendere e di volere. Riguardo ad alcuni atti, quali il matrimonio, il testamento e la donazione, basta provare lo stato di incapacità naturale per ottenere l’annullamento del negozio; per gli atti unilaterali e per i contratti è invece necessaria, oltre a tale prova, anche quella dell’esistenza di un grave pregiudizio per l’incapace e della malafede dell’altro contraente. La materia della capacità d’agire è stata innovata dall’introduzione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno.