BUONA FEDE
In senso oggettivo consiste nella correttezza di comportamento reciproco, che la legge impone alle parti di un rapporto giuridico. I1 codice civile la richiama più volte a proposito dellesecuzione delle obbligazioni, delle trattative precontrattuali, della pendenza della condizione, dellinterpretazione e dellesecuzione del contratto. Losservanza della regola della buona fede comporta quindi per le parti lobbligo di tenere quei comportamenti (diversi nei diversi casi) che nelle circostanze concrete appaiano - e possano essere valutati dal giudice - caratterizzati, appunto, da correttezza e lealtà. In senso soggettivo la buona fede è la situazione psicologica di colui che, ignorando di ledere altrui diritti, agisce sullerroneo presupposto di una situazione giuridica di titolarità di rapporti non corrispondente a quella effettiva e, p.e., acquista un bene da colui che (erroneamente) considera come proprietario. Lesistenza della buona fede in senso soggettivo, eventualmente in combinazione con altri elementi, può determinare conseguenze favorevoli a colui che ha agito in questo stato psicologico, consentendogli di non incorrere in responsabilità o facendogli godere di effetti giuridici che non si sarebbero dovuti verificare. Grande rilevanza ha la buona fede in senso soggettivo nel possesso. Qui essa consiste nellignoranza di ledere laltrui diritto a tenere la cosa, ma tale ignoranza non giova se dipende da colpa grave e, cioè, dal fatto che la persona abbia omesso di usare la minima diligenza nellaccertarsi se altri aveva diritti sulla cosa. In materia di possesso la buona fede si presume (chi allega la mala fede di unaltra persona deve provarla) e non occorre che perduri per tutta la durata del possesso (è sufficiente infatti che essa vi sia stata al tempo dellacquisto) (art. 1147 c. c.). Notevole rilievo ha la buona fede anche nel matrimonio putativo (art. 128 c. c.), nel pagamento al creditore apparente (art. 1189 c. c.) e negli acquisti dal titolare apparente (art. 534 c. c.).