BREVETTO
Atto amministrativo avente natura di concessione con il quale si attribuisce all’autore di una invenzione il diritto esclusivo di attuarla, di disporne e di trarne profitto. Tale diritto ha carattere esclusivo, nel senso che l’inventore può impedire a chiunque lo smercio del prodotto o l’attuazione del procedimento cui l’invenzione si riferisce. Presupposto indispensabile per ottenere il brevetto è la novità della creazione. Oggetto del brevetto può essere: la scoperta di un prodotto dotato di concreta attitudine all’applicazione industriale (invenzione industriale); un nuovo processo di fabbricazione di un prodotto già noto (invenzione di un procedimento); l’invenzione risultante dalla coordinazione di elementi o di mezzi, già conosciuti in tutto o in parte, da cui derivi un risultato industriale nuovo (invenzione per combinazione); l’applicazione tecnica di un principio scientifico, sempre che sia suscettibile di immediati risultati industriali, modelli e disegni ornamentali, modelli di utilità e marchi d’impresa. La concessione del brevetto viene fatta dall’uffi cio centrale dei brevetti, costituito presso il Ministero delle attività produttive su domanda documentata di chi si dichiara inventore. Il brevetto può naturalmente essere venduto oppure, con un contratto di licenza, può concedersene ad altri lo sfruttamento. È espropriabile per pubblica utilità. Il diritto allo sfruttamento esclusivo dura quindici anni dalla data del deposito della domanda di concessione, ma è soggetto a decadenza se l’invenzione, senza giustificati motivi, non riceve attuazione entro tre anni dalla concessione. Sono previsti rimedi di vario genere contro la lesione del diritto di esclusiva, come il sequestro degli oggetti prodotti, l’inibitoria di prosecuzione dell’industria, il risarcimento dei danni. La lesione è perseguibile anche penalmente. Il brevetto assicura attualmente la protezione in un ambito territoriale circoscritto al paese di deposito. Esiste, però, in avanzata fase di preparazione, una convenzione internazionale che prevede un accordo relativo ad un brevetto europeo, valevole nell’ambito dei paesi del mercato comune, la cui protezione è prevista per la durata di venti anni.