BONIFICO

Ordine col quale il correntista dispone un addebitamento nel proprio conto ed un accreditamento a favore di un beneficiario, che può anche essere lo stesso ordinante. Si distingue fra giroconto e bonifico a seconda che l’accreditamento sia a favore di un correntista della stessa o di un’altra banca; nella pratica bancaria tuttavia essi vengono sovente utilizzati come sinonimi. Non è necessario che il beneficiario disponga di un conto corrente presso la filiale o presso altra banca della stessa piazza: è sufficiente infatti, per bonifici ordinati a favore di nominativi domiciliati su altre piazze, che la banca vi abbia propri sportelli o esista una banca con la quale la banca stessa intrattenga rapporti di corrispondenza. Su tale forma di moneta scritturale, i cui ordini possono essere trasmessi per lettera (ordinari) o, a richiesta del cliente, per le vie brevi (telegrafici, telefonici o telematici con aggravio di spese), la banca ha diritto ad una commissione. Sono registrati con valuta compensata, cioè senza perdita di interessi per il cliente, se effettuati tra due conti esistenti presso la stessa filiale al nome dello stesso cliente (bonifici a favore di se stessi). Diversamente, se eseguiti sulla stessa piazza, viene registrato con valuta in giornata l’addebito e con valuta il giorno lavorativo successivo l’accredito; se eseguiti fra piazze diverse, si applica una perdita di valuta commisurata ai cosiddetti giorni di viaggio. Sin.: disposizione di pagamento.

  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Publication Ethics and Malpractice

Copyright © 2019 ASSONEBB. All Rights reserved.

Menu
×