BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

L’art. 2435 bis del codice civile prevede la possibilità di redigere un bilancio abbreviato per le società che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti: a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale di 4.700 milioni di lire; b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 9.500 milioni di lire; c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità. Lo stato patrimoniale abbreviato comprende solo le voci dell’art. 2424 contrassegnate con lettera maiuscola e con numeri romani, con separata indicazione, per le voci “CII Crediti” dell’attivo e “D Debiti” del passivo, dei crediti e dei debiti esigibili oltre l’esercizio successivo. Secondo il comma 2 di questo articolo è anche possibile redigere una nota integrativa abbreviata. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata devono predisporlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati in precedenza.

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