BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO

Uno dei quattro documenti giuridico-contabili in base ai quali si predispone e si svolge la gestione finanziaria dello Stato, insieme al bilancio pluriennale, alla legge finanziaria e alla legge di assestamento del bilancio. Il bilancio annuale di previsione dello Stato, redatto in forma finanziaria per competenza e per cassa, è presentato entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello cui si riferisce al Parlamento e da questo approvato entro il 31 dicembre, salvo l’esercizio provvisorio. Entro il mese di giugno dell’anno successivo il Ministro dell’Economia e delle Finanze presenta disegni di legge per l’assestamento degli stanziamenti del bilancio in corso. Ulteriori variazioni delle dotazioni di competenza e di cassa possono essere presentate entro il 31 ottobre. L’approvazione per legge svolge tre compito ell’ambito della finanza pubblica: a) forma il presupposto legale per dar corso ad accertamenti e riscossioni di entrate, ad assunzione di impegni e ai pagamenti di spese; b) è guida dell’azione amministrativa del Governo; c) è strumento di programmazione finanziaria e di politica fiscale nel breve termine. Le entrate del bilancio sono classificate in titoli, unità previsionali di base, categorie e capitoli e le spese in funzioni- obiettivo, unità previsionali di base e capitoli. Il progetto di bilancio annuale di previsione a legislazione vigente è formato sulla base dei criteri e parametri indicati dal Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), che deve essere presentato alle Camere entro il 15 maggio e nel quale viene definita la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio di previsione pluriennale. La normativadel bilancio è rimasta fondamentalmente immutata dal r.d. 18.11.1923 n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato fino alla riforma compiuta nel 1978 (a parte alcuni adattamenti introdotti nel 1962 per facilitare le rilevazioni statistiche della contabilità nazionale). Nel 1978 con la l. 5.8.1978 n. 468 si è cercato di razionalizzare il sistema di governo della finanza pubblica (di fatto ormai fuori controllo da un quindicennio) introducendo elementi di programmazione finanziaria nei processi di bilancio specialmente con l’introduzione del bilancio di cassa, del bilancio di previsione pluriennale e della legge finanziaria, intesa questa come strumento di manovra annuale di bilancio. La correzione del 1978 non hanno riportato la spesa pubblica sotto controllo, a causa dell’instabilità politica e alle difficoltà economiche del periodo di modo che si è proceduto con la l. 23.8.1988 n. 362 a una profonda correzione, ridimensionando la legge finanziaria, cercando di restaurare il governo del disavanzo, incidendo sulle procedure di bilancio, rendendo rigorose le norme sulla copertura finanziaria (art. 81 Cost.). La l. 1988/362 ha poi istituito il DPEF da presentare al Parlamento entro il 15 maggio e cioè anteriormente alla data di presentazione del bilancio annuale di previsione e di quello pluriennale (31 luglio) e della legge finanziaria (30 settembre), con ciò scindendo il momento della decisione degli obiettivi da quello della formazione degli strumenti, prima uniti nella formazione della legge finanziaria. Infine la l. 3.4.1997 n. 94 ha introdotto modifiche ulteriori che hanno portato allo stato attuale della disciplina del bilancio. L’innovazione principale è quella dell’istituzione dell’unità revisionale di base, che è il raggruppamento in un aggregato omogeneo di capitoli (unità elementare del bilancio dello Stato) determinato con riferimento ad aree omogenee di attività anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze dei ministeri. Le unità dovrebbero costituire anche la struttura fondamentale per il controllo di gestione nell’ambito dell’Amministrazione Statale. La determinazione delle unità è stata compiuta dal d.lg. 7.8.1997 n. 279.

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