BILANCIO DI CASSA

In contabilità pubblica è il documento che considera tutte le entrate e le spese previste (preventivo) o realizzate (consuntivo) nel corso dell’esercizio, sia che si riferiscano ad accertamenti o impegni propri dell’esercizio stesso (competenza) sia che riguardino quelli degli esercizi precedenti (residui attivi e passivi). Le entrate e le uscite sono quindi considerate rispettivamente nella fase della riscossione e del pagamento, indipendentemente dall’esercizio cui competono per accertamento o impegno. Il bilancio di cassa permette di controllare il movimento attivo e passivo della cassa e la sua consistenza finale in relazione al fabbisogno dei servizie quindi di additare tempestivamente le deficienze di fondi a cui provvedere e le eccedenze a cui dare impegno. In Italia il sistema di “bilancio di cassa” è stato adottato, senza dare buona prova, prima della legge di contabilità generale (l. 8.7.1883 n. 1455) che ha sancito il passaggio al bilancio di competenza. Da allora, fino al 1978, il bilancio di cassa per lo Stato è stato solo un documento interno, preparato dalla Direzione generale del Tesoro entro il mese di dicembre e riveduto poi trimestralmente. Esso prendeva il nome di “preventivo di cassa” e metteva in evidenza, oltre il presunto fondo di cassa iniziale, anche gli incassi e i pagamenti di cui si prevedeva la realizzazione, sia in conto della gestione del bilancio (per competenza e residui), sia in conto debiti e crediti di tesoreria. La l. 5.8.1978 n. 468 ha reintrodotto il bilancio di cassa a fianco del bilancio di competenza (v. anche contabilità pubblica).

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