BILANCIO DELLE BANCHE
Il bilancio bancario individuale e il bilancio consolidato sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. Il bilancio dell'impresa ed il bilancio consolidato sono corredati di una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione (relazione sulla gestione) e sulla situazione della banca o della società finanziaria e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. Le regole per la redazione del bilancio bancario sono state modificate in Italia a partire dal 2005, a seguito dell’emanazione del D. Lgs. 28 febbraio 2005, n.381. A norma del decreto, vi è l’obbligo per le banche e gli intermediari finanziari vigilati di applicare i principi IAS a livello di bilancio consolidato. Tale obbligo, si estende dal 2006 ai bilanci individuali degli stessi soggetti (dal 2005 era solo facoltativo). Il Decreto all’art. 9 comma 1, ha affidato alla Banca d’Italia, il compito di redigere le istruzioni per la redazione dei bilanci degli intermediari creditizi e finanziari, in conformità ai principi contabili internazionali (IAS). Essa ha successivamente emanato la Circolare 262 del 22 dicembre 2005 contente le istruzione per la redazione del bilancio bancario secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Secondo i principi generali, il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato devono essere redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio. E' previosto che nel caso in cui le e dalle disposizioni contenute nella Circolare non risultino sufficienti a dare una rappresentazione informazioni richieste dai principi contabili internazionali veritiera e corretta, informazioni complementari necessarie allo scopo devono essere fornite nella nota integrativa. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione prevista dai principi contabili internazionali è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico, essa non deve essere applicata (art. 5, comma 1, del "decreto IAS"). Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico. Nel bilancio dell'impresa gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
1.1. La normativa italiana del bilancio bancario sino al 2005
La normativa del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle banche, desumibile dal d.lg. 27.1.1992 n. 87 e dalle disposizioni emanate dalle autorità creditizie in forza del potere regolamentare loro attribuito dal decreto medesimo prevedeva che il bilancio delle banche, al pari di quello disciplinato dal codice civile, fosse costituito da due schemi contabili (stato patrimoniale e conto economico) e dalla nota integrativa (art. 2, comma 2 d.lg. n. 1992/87). A questi documenti si accompagnava la relazione degli amministratori sull’andamento della gestione (art. 3, comma 1). Le banche quotate in borsa, inoltre, avevano l’obbligo di redigere una relazione semestrale, tenendo presenti i criteri dettati dalla Consob. Anche al bilancio delle banche si applicavano i principi di redazione del bilancio societario: doveva essere redatto con "chiarezza" e rappresentare "in modo veritiero e corretto" la situazione patrimoniale, economica e finanziaria d’esercizio. Risultavano, altresì, confermati i princìpi della "continuità, della "costanza", della "competenza" e della "prudenza" (art. 15),e privilegiati la "rappresentazione della sostanza sulla forma" e il "momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione" (art. 7, comma 4). I criteri di valutazione non potevano essere modificati da un esercizio ad un altro, eccetto che in casi eccezionali, purché nella nota integrativa fossero spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico. Fra le caratteristiche proprie della normativa speciale erano previste alcune eccezioni al divieto di compenso di partite. Un’altra peculiarità della disciplina speciale era rappresentata da una definizione più rigida dei criteri di valutazione delle poste di bilancio (allo scopo di favorirne la trasparenza e la confrontabilità in sede comunitaria). Il TUBC (d.lg. 1.9.1993 n. 385), in ottemperanza all’esigenza di armonizzare la disciplina dei settori bancario e finanziario, ha successivamente apportato alcune modifiche, per lo più meramente formali e integrazioni al d.lg. 1992/87. In particolare: a) circa l’ambito soggettivo di applicazione, l’art. 157 TUBC ha novellato l’originario art. 1, comma 1 del d.lg. 1992/87 al fine precipuo di semplificare l’elenco degli enti finanziari tenuti a redigere il proprio bilancio secondo la disciplina speciale; b) con specifico riferimento ai poteri normativi delle autorità creditizie in materia di bilanci, il TUBC attribuiva esclusivamente alla Banca d’Italia (ferme restando, comunque, le competenze della Consob) i poteri normativi sulle "forme tecniche" dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico, oltre che sulle modalità e i termini di pubblicazione delle situazioni dei conti. Gli artt. 24 ss. del d.lg. 1992/87 prevedevano, inoltre, l’obbligo per la capogruppo di redigere un bilancio consolidato. A tal fine, le imprese controllate incluse nel consolidamento (a norma dell’art. 28), le imprese sottoposte a controllo congiunto (ai sensi dell’art. 35), oltre che le imprese partecipate di cui all’art. 36, ossia le associate non incluse nel consolidamento sulle quali la capogruppo esercita un’influenza notevole, erano tenute a trasmettere tempestivamente alla capogruppo tutte le informazioni da questa richieste (art. 24). Erano incluse nel consolidamento le imprese controllate che siano enti creditizi, finanziari o strumentali (art. 28, comma 1). Ne erano, viceversa, escluse, le imprese la cui inclusione nel consolidamento sarebbe irrilevante, le imprese per le quali risulterebbe eccessivamente oneroso e dispendioso assumere informazioni e quelle le cui partecipazioni erano detenute solo in via temporanea, e quindi destinate all’alienazione (art. 29).
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1Il decreto è stato emanato come esercizio dell’opzione prevista dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 di obbligare o consentire l’applicazione dei principi IAS anche ai bilanci individuali delle società quotate ed ai bilanci consolidati ed individuali di altre società.
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