BILANCIO CONSOLIDATO

Documento contabile che riguarda un gruppo di società tra loro collegate. Lo scopo della sua redazione è la conoscenza della situazione patrimoniale ed economica di un gruppo e dei risultati d’insieme della politica di gruppo, non individuabili dall’esame dei bilanci delle singole società affiliate. Esso è costituito a norma degli IAS 1, come il bilancio delle singole società, da uno stato patrimoniale, da un conto economico, un prospetto riepilogativo delle variazioni di patrimonio netto, un rendiconto finanziario e dai criteri contabili e note esplicative. L’obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità con tali principi contabili internazionali è stato introdotto in Italia dal D. Lgs. 28 febbraio 2005, n.38. Il decreto prevede che i bilanci consolidati di tutte le società quotate e delle banche, assicurazioni e società finanziarie siano redatti secondo gli IAS a partire dal 2005. Mentre per i bilanci individuali delle società quotate, delle banche e società finanziarie, la redazione secondo gli IAS è stata facoltativa dal 2005 per poi diventare dal 2006, obbligatoria.

1.Precedente normativa sul bilancio consolidato in Italia
Il bilancio consolidato era composto, come il bilancio delle singole società, da uno stato patrimoniale, da un conto economico e da una nota integrativa. Dal consolidato si distingueva infine il bilancio aggregato o cumulato, il quale era predisposto attraverso la somma dei valori di bilancio omogenei delle singole società, senza l’eliminazione dei valori relativi a rapporti intersocietari. L’aggregato svolgeva anch’esso un’utile funzione informativa anche se non consentiva appieno, in relazione alle possibili duplicazioni che comportava, quella visione "unitaria" che solo il consolidato era in grado di offrire. Il d.lg. 9.4.1991 n. 127 prescriveva l’obbligo di redazione del bilancio consolidato alle società di capitali che controllavano altre imprese e alle società cooperative e alle mutue assicurazioni che controllavano società di capitali, oltre che agli enti pubblici economici che svolgevano attività commerciale. Il d.lg. 24.2.1998 n. 58 (TUF) richiedeva inoltre all’articolo 117, comma 1, che in ogni caso le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea fossero tenute a presentare il bilancio consolidato. La procedura di consolidamento dei bilanci comprendeva le seguenti fasi, sostanzialmente volte a eliminare duplicazioni dovute alla presenza di operazioni del gruppo
a) sommare tutti gli elementi dell’attivo, del passivo, dei costi e ricavi d’esercizio del conto economico della capogruppo con quelli delle controllate;
b) procedere alla eliminazione del valore delle partecipazioni nelle controllate, contestualmente all’annullamento contabile del patrimonio netto delle medesime; 
c) eliminare tutti i valori patrimoniali, finanziari e reddituali derivanti da operazioni interne al gruppo.

Redattori : Gianfranco RUSCONI, Bianca GIANNINI
© 2010 ASSONEB

 

 

 

 

  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Publication Ethics and Malpractice

Copyright © 2019 ASSONEBB. All Rights reserved.

Menu
×