BENCHMARK
Ogni indice che sintetizza l’andamento in un certo periodo di tempo dei rendimenti o delle quotazioni di un paniere di titoli negoziati in un certo mercato, utile per misurare la performance di attività finanziarie (fondi comuni, azioni ecc.). P.e. i fondi comuni d’investimento adottano come benchmark indici che rappresentano l’andamento di un paniere di titoli, o di un paniere di altri fondi, o dell’inflazione. È tradotto in italiano parametro oggettivo di riferimento nel Regolamento Consob di attuazione del TUF adottato con delibera n. 11522 del 1.7.1998 (e succ. modif.), ma la stessa Consob impiega correntemente benchmark nelle sue comunicazioni. Il Regolamento richiede l’inserzione di benchmark ai quali commisurare i risultati della gestione nei contratti con la clientela da parte degli OICR, in particolare da parte delle gestioni patrimoniali (“parametri coerenti con i rischi connessi alla gestione”, art. 38 e 42) e da parte delle SGR e SICAV (parametri costruiti “facendo riferimento a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo coerenti con i rischi commessi alla gestione dell’OICR”, art. 50). Gli indici scelti sono pubblicati sulla stampa specializzata e permettono ai risparmiatori di compiere confronti senza attendere la rendicontazione trimestrale. La differenza tra rendimento del portafoglio e benchmark, se positiva, consente al gestore di percepire una commissione di performance, detta anche commissione di incentivo, calcolata periodicamente. Nei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio il cit. Regolamento Consob del 1998 impone agli intermediari di indicare all’investitore il benchmark per consentirgli una più oculata scelta di investimento in base al proprio profilo di rischio e rendimento. Le modalità di indicazione e di rappresentazione del benchmark all’interno del prospetto informativo sono previste negli schemi di prospetto allegati al Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, recante la nuova disciplina sulla redazione dei prospetti informativi relativi alla sollecitazione all’investimento di quote o azioni di OICR. Il benchmark (ovvero un indice di un prezzo di una attività finanziaria o una composizione di indici di prezzi di varie attività finanziarie) deve essere coerente con i rischi connessi alla gestione e deve essere costruito facendo riferimento a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo. Esso è volto a comunicare al risparmiatore in modo oggettivo e trasparente il rischio tipico del mercato in cui il fondo investe. Il suo principale ruolo è cioè quello di identifi care, tramite la descrizione della composizione di portafoglio, e di caratterizzare, con il profilo di rischio associato a tale composizione di portafoglio, il prodotto offerto dal fondo comune d’investimento. Con riferimento alla composizione del prodotto e alle relazioni esistenti fra il portafoglio effettivo del fondo e il benchmark, nel caso di gestione passiva (nella quale il gestore mantiene in ogni momento un portafoglio con una composizione uguale a quella del benchmark) la caratterizzazione del prodotto avviene tramite la comunicazione del benchmark inteso come indice di una classe di attività finanziarie o come media ponderata di indici o come regola di combinazione delle classi di attività finanziarie; nel caso di gestione attiva (nella quale il gestore valuta le condizioni del mercato finanziario e può anche decidere di detenere un portafoglio che si allontana dal benchmark) la caratterizzazione avviene anche tramite la comunicazione di statistiche sommarie sugli scostamenti fra portafoglio effettivo e benchmark (v. gestione attiva e passiva). Una volta determinata la composizione del benchmark è possibile effettuare analisi statistiche per associare a tale composizione una valutazione del rischio connaturato all’investimento. Tale caratterizzazione si basa sulla comunicazione di indicatori statistici come il rendimento atteso e la volatilità del rendimento del benchmark e dello scostamento fra il rendimento del portafoglio effettivo e quello del benchmark (tracking error). Il rischio del benchmark può essere definito in vari modi: p.e. come scarto quadratico medio del rendimento del benchmark, che è un indicatore delle oscillazioni tipiche del prezzo di una attività finanziaria nel corso del tempo e assume quindi il significato di perdita possibile su un certo orizzonte temporale. Il rischio può essere calcolato in alternativa come lo scarto quadratico medio della serie dei rendimenti negativi o dall’indicatore di shortfall cioè dalla frequenza con cui i rendimenti scendono al di sotto di una certa soglia oppure dalla covarianza fra il rendimento del benchmark e il rendimento di un portafoglio di riferimento. Il calcolo effettivo del rischio pone ulteriori difficoltà: la misurazione del rischio effettuata su basi storiche tende inevitabilmente ad estrapolare l’andamento recente del rischio e quindi a sottovalutare l’esistenza di punti di svolta rapidi ed imprevedibili. Il benchmark infine può essere utilizzato, ancorché in modo molto parziale, per la valutazione della qualità della gestione. Non è corretto, infatti, confrontare il rendimento del fondo comune semplicemente con la variazione del valore di mercato del benchmark, poiché quest’ultimo può essere solo teorico e non comprendere la tassazione e molti costi che il gestore di un fondo deve sostenere (rendicontazione, gestione della liquidità ecc). Gli inevitabili errori di stima statistica inoltre rendono il rischio storico un previsore imperfetto del rischio futuro. L’incertezza sulla stima dei rendimenti attesi impone pertanto un atteggiamento prudenziale sulla utilizzazione del benchmark come indicatore di rendimento atteso e sulla validità statistica degli esercizi di valutazione della qualità della gestione. Il citato Regolamento Consob prevede che il profilo rischio/rendimento del fondo venga descritto nel prospetto informativo anche attraverso rappresentazioni grafiche e tabellari. Un gra- fico a barre illustra il rendimento del fondo negli ultimi dieci anni, un grafico lineare riporta l’andamento del valore della quota del fondo nel corso dell’ultimo anno solare ed una tabella indica il rendimento del fondo, su base media annua nel corso degli ultimi 3 e 5 anni solari. Nella costruzione di tali rappresentazioni i rendimenti illustrati devono sempre essere confrontati con il benchmark, che può essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili al fondo (cd. nettizzazione del benchmark). L’indicazione di un parametro di riferimento all’interno del nuovo prospetto informativo è richiesta non solo al fine di consentire all’investitore di fornirsi un chiaro convincimento in ordine alle aspettative di redditività dell’investimento ed al livello di rischio ad esso sotteso, ma anche ai fini della determinazione dell’ammontare delle commissioni di gestione. La sezione 5 della parte I del prospetto informativo, relativa agli oneri a carico del sottoscrittore e del fondo, richiede, infatti, che qualora l’ammontare della provvigione di gestione sia correlato alla variazione registrata da un parametro di riferimento occorre indicare tale parametro, descrivendo in estrema sintesi i relativi meccanismi di calcolo della commissione. I parametri di riferimento utilizzati per il calcolodelle commissioni possono essere anche diversi da quelli utilizzati per il confronto dei rendimenti del fondo. Infine, per la costruzione del benchmark occorre considerare talune proprietà che esso idealmente dovrebbe possedere: trasparenza (deve essere calcolato con regole replicabiliautonomamente dall’investitore), rappresentatività (l’indice deve essere rappresentativo del prodotto che si dichiara di vendere ai clienti), replicabilità (il benchmark dovrebbe essere completamente replicabile con attività acquistabili direttamente sul mercato), hedgeability (è preferibile che gli indici siano sottostanti di contratti derivati, così da permettere una tempestiva copertura dei portafogli e l’abbassamento dei costi di transazione).