BASILEA II

BASILEA II 
(ingl.: Basel II LINK http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm). Denominazione corrente del New Basel Capital Accord, in sigla NBCA (il titolo ufficiale del documento è: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework; in it.: Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione) pubblicato il 26.4.2004 dal Comitato di Basilea e da questi trasmesso alle Autorità di vigilanza nazionali.
1. Basilea II sostituisce il precedente Accordo di Basilea del 1988 che aveva introdotto requisiti quantitativi patrimoniali delle banche a fronte, inizialmente, dei rischi di credito. All’Accordo del 1988, denominato Basilea I e, in sigla, BCA, avevano aderito oltre cento banche centrali. L’NBCA ha avuto un periodo di gestazione abbastanza lungo. Nel giugno 1999 il Comitato di Basilea aveva reso pubblico un documento intitolato New Capital Adequacy Framework contenente un progetto, sottoposto alle banche centrali e al settore creditizio, di un nuovo Accordo. Inizialmente si prevedeva per il Nuovo Accordo l’entrata in vigore nel 2004. Il documento è stato però poi modificato sulla base delle osservazioni delle banche centrali, di banche e di organizzazioni del credito dando luogo a una seconda versione di proposta fatta circolare nel gennaio 2000 per una seconda lettura. A giugno 2001 si era previsto di completare il testo definitivo del Nuovo Accordo per il 2002 con entrata in vigore nel 2005. L’entrata in vigore della versione 2004 è stata poi fissata al 1.1.2007 con un avvio graduale, a cominciare dalle parti principali che si concluderà il 1.1.2008. Basilea II mira a rafforzare la normativa concernente la stabilità delle banche attraverso la definizione dei loro requisiti patrimoniali e il miglioramento dei metodi di misurazione e gestione dei rischi. Il contenuto del Nuovo Accordo si articola su tre pilastri: requisiti di capitale minimi; processo di controllo prudenziale; disciplina di mercato.
2. Il primo pilastro è un affinamento della misura prevista dalla prima versione dell’accordo del 1988, che richiedeva un requisito di accantonamento del 8 per cento. Basilea II tiene conto, oltre che del rischio di credito, del rischio operativo (frodi, caduta dei sistemi, eccetera) e del rischio di mercato. Inoltre, per il rischio di credito, le banche potranno utilizzare metodologie diverse di calcolo dei requisiti. I metodi più avanzati permettono di utilizzare sistemi di internal rating, con l’obiettivo di garantire una maggiore sensibilità ai rischi senza innalzare né abbassare, in media, il requisito complessivo. La differenziazione dei requisiti in funzione della probabilità d’insolvenza è particolarmente ampia, soprattutto per le banche che adotteranno le metodologie più avanzate. Il secondo pilastro comporta nuove norme più stringenti in materia di organizzazione e di controlli interni. Il terzo pilastro concerne le regole, più particolareggiate che in precedenza, per garantire la massima trasparenza dell’informativa al pubblico. Le banche dovranno rendere pubbliche le informazioni sul proprio processo di gestione e controllo dei rischi assunti.
Nel settembre 2009 è stata sostituita da Basilea III.
Redattore: Chiara OLDANI
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