BANCABILITÀ
Insieme dei requisiti richiesti dalla Banca d’Italia per ammettere al risconto effetti che le pervengono dalle banche. I requisiti di bancabilità riguardano la natura delle operazioni che hanno portato all’emissione degli effetti (essi devono cioè avere natura commerciale), il numero delle firme e la qualità delle medesime (almeno due, di persone o aziende notoriamente solvibili, una delle quali può essere la banca riscontante), la scadenza (che non deve superare i quattro mesi), il luogo di pagamento (gli effetti devono essere pagabili su piazza in cui la banca ha proprie filiali o corrispondenti). La mancanza di quest’ultimo requisito peraltro può essere ovviata mediante la domiciliazione degli effetti. Le cambiali presentate al risconto devono possedere, inoltre, tutti i requisiti di forma previsti dalla legge cambiaria e dalla legge fiscale per consentire loro di acquistare il carattere di titolo esecutivo, e non devono presentare clausole limitative, quali, p.e., “senza spese”, “senza garanzia” o “non all’ordine”. Bancabilità non è sinonimo di scontabilità (l’insieme dei requisiti dell’effetto per essere ammesso allo sconto presso le banche) sebbene entrambi i termini siano sovente usati come tali. In altra accezione, bancabilità è il requisito della presenza di uno sportello bancario, che rende una piazza bancabile.