BANCA UNIVERSALE

Banca che, oltre alle attività di raccolta e di prestito a breve tipiche della banca commerciale, svolge numerose altre attività, fra le quali rivestono particolare importanza l’ampia operatività nell’intermediazione finanziaria mobiliare e l’assunzione di partecipazioni industriali: questo modello di banca rappresenta la versione moderna della banca mista (q.v.). Rispetto alla banca commerciale, la banca universale presenta numerosi vantaggi. Offrendo servizi che soddisfano diverse necessità finanziarie della clientela, essa riesce normalmente ad acquisire una gamma più ampia di informazioni a costi minori. La banca universale beneficia, inoltre, delle economie di scope che compaiono quando vengono offerti simultaneamente diversi tipi di servizi. Lo svolgimento di molteplici attività può peraltro influire negativamente sulla stabilità dell’istituzione finanziaria e accrescere i conflitti di interesse con la clientela. Il modello della banca universale si è affermato fin dal secolo scorso (nella specie denominata banca mista) soprattutto in Germania, Paese nel quale esiste un legame molto stretto fra le banche e il mondo industriale. Le strutture finanziarie degli altri Paesi erano, invece, contraddistinte dalla specializzazione funzionale e temporale (v. principio di specializzazione; specializzazione bancaria). La specializzazione era formalmente molto netta in Italia dopo la l.b. 1936, sebbene attenuata nel corso degli anni Settanta-Ottanta specialmente con la permissione alle aziende di credito di una certa operatività nel medio-lungo termine, con l’espansione del parabancario e con la formazione di gruppi bancari differenziati. Con la l. 30.7.1990 n. 218 veniva istituzionalizzato il gruppo creditizio polifunzionale che, nel rispetto della specializzazione delle singole imprese componenti il gruppo, permettevano la formazione di sistemi coordinati di società per la fornitura di tutti i servizi creditizi e finanziari coordinate da una società capogruppo. La Seconda Direttiva di coordinamento bancario 89/646/CEE (v. direttive comunitarie in materia bancaria nel prevedere il mutuo riconoscimento in tutta la Comunità per una serie di servizi e prodotti bancari elencati in un’apposita “lista” ha consentito di fatto l’introduzione anche in Italia del modello della banca a operatività piena, cioè a vocazione “universale”. Il modello, già delineato nel d.lg 14.12.1992 n. 481, è stato recepito dal TUBC (d.lg. 1°.9.1993 n. 385) nel quale si dispone che l’oggetto sociale delle banche, oltre all’attività tipica, comprenda “ogni altra attività finanziaria … oltre che attività connesse o strumentali” (art. 10), con la conseguente possibilità per ciascuna banca di operare senza vincoli temporali o di oggetto (a meno di riserva di legge). In questo modo il TUBC stabilisce la definitiva despecializzazione degli intermediari creditizi italiani. Sparisce la distinzione tra aziende di credito e istituti di credito speciale e le diverse categorie istituzionali (istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, aziende di credito ordinarie, casse di risparmio ecc.) previste in precedenza. Gli interventi normativi hanno ampliato la gamma delle possibilità operative delle banche, ponendo però dei presidi limitanti il livello di rischiosità, in modo da indurre gli intermediari a dotarsi di risorse patrimoniali adeguate alla loro operatività aziendale. Attualmente tutte le banche possono teoricamente emettere obbligazioni ed altri titoli di deposito. La banca universale raccoglie fondi e concede finanziamenti in ogni forma a breve, a medio e a lungo termine, opera in tutti i mercati finanziari e fornisce servizi di consulenza e di intermediazione.

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