BANCA

Impresa che svolge congiuntamente l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di esercizio del credito (v. attività bancaria). L’art. 32 del d.lg. 14.12.1992 n. 481 stabilisce che la parola 'banca' non può in alcun caso essere usata nella denominazione di soggetti diversi dagli enti creditizi (v. denominazione bancaria abusiva). Il divieto non si applica agli enti creditizi considerati dalla Direttiva 77/780/CEE, dai quali, tuttavia, gli Stati membri ospitanti possono esigere, a fini di chiarezza, l’aggiunta di un termine esplicativo alla denominazione (art. 5 della Direttiva cit.). La normativa emanata in recepimento della seconda direttiva comunitaria di coordinamento bancario, cioè il TUBC (v. Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) fornisce una definizione di ente creditizio dai contenuti più estesi di quella desumibile dalla previgente legislazione, qualificandolo come impresa la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto e, in particolare, riconoscendo allo stesso organismo la possibilità di svolgere tutte le attività elencate nell’allegato alla Direttiva 89/646/CEE. Il percorso di possibile adeguamento del sistema bancario italiano al modello di banca universale prospettato dalla normativa comunitaria risulta contrassegnato da diverse tappe di fondamentale importanza. Nella ricerca di nuovi modelli di sviluppo e di adeguate formule organizzative di governo per fronteggiare la crescente competizione, le banche hanno avviato rilevanti politiche di diversificazione attraverso la creazione/acquisizione di una rete di sussidiarie aventi il compito di contenere il decremento dei passivi e di consentire un consolidamento degli attivi. La successiva rimozione dei vincoli all’assunzione di controlli indiretti (maggio 1984) ha favorito la costituzione di holdings di settore per il coordinamento economico, finanziario e patrimoniale di aree d’intermediazione tendenzialmente omogenee. Le autorità creditizie hanno poi inteso perseguire (unitamente alla finalità di ultimare il processo di inquadramento su base consolidata) l’obiettivo di agevolare il passaggio da una struttura organizzativa plurisocietaria al gruppo polifunzionale, le cui peculiarità si traducono in capacità di produrre e distribuire pacchetti integrati di prodotti diversificati e servizi accessori relativi a questi ultimi, con l’introduzione della figura holding capogruppo, cui spettano - da una parte - il potere di impartire direttive di coordinamento alle società partecipate e, dall’altra, il compito di garantire la completezza e la veridicità dei flussi informativi verso l’autorità di vigilanza (v. gruppo creditizio polifunzionale).

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