AZIONI PRIVILEGIATE

Le azioni privilegiate attribuiscono ai loro titolari un privilegio nella distribuzione degli utili o nel rimborso del capitale, normalmente (ma non necessariamente) bilanciato da una parziale o totale rinuncia ai diritti amministrativi che la partecipazione al capitale altrimenti comporta. Non vi è alcuna previsione specifica riguardo alle forme che può assumere il privilegio. Essa è rimessa all’autonomia privata col solo limite del divieto di escludere totalmente un socio dalle perdite. Il limite è applicazione del divieto di patto leonino (art. 2265 c.c.). Un tipo di azioni privilegiate è dato dalle azioni a voto limitato, che attribuiscono - a fronte del privilegio patrimoniale - il diritto di voto solo nelle assemblee straordinarie. La creazione di azioni privilegiate può avvenire comunque anche senza la limitazione dei diritti amministrativi.

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