AZIONI CON VOTO LIMITATO

Si dice delle azioni privilegiate che portano il diritto di voto solo nelle assemblee straordinarie (art. 2351 c.c.). Tuttavia gli azionisti con azioni a voto limitato possono intervenire senza diritto di voto nelle assemblee ordinarie e impugnarne le deliberazioni. Per limitare il potere degli azionisti ordinari le azioni a voto limitato non possono eccedere, insieme alle azioni di risparmio, la metà del capitale sociale.

  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Publication Ethics and Malpractice

Copyright © 2019 ASSONEBB. All Rights reserved.

Menu
×