AZIENDA SPECIALE

Forma di impresa pubblica per la gestione dei servizi pubblici locali che ha sostituito l’azienda municipalizzata. L’azienda speciale è stata introdotta dal legislatore con la l. 8.6.1990 n.142 che la definisce “ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia di impresa e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale” (art. 23) da gestire con criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio di bilancio (cioè equilibrio dei costi e dei ricavi, ma compresi in questi ultimi i trasferimenti da amministrazioni pubbliche). La costituzione di un’azienda speciale rientra nell’autonomia degli enti locali che, nei limiti delle previsioni della legge, sono discrezionalmente liberi di darsi l’organizzazione preferita, di individuare l’attività rientrante nell’ambito del servizio pubblico e di scegliere lo strumento della sua gestione, un principio riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa (v. p.e.: Cons. Stato, V, 20 dicembre 1996, n. 1577). Perciò l’ente locale è libero di scegliere anche altre forme di organizzazione alternative all’azienda speciale  se sussistono per queste scelte particolari ragioni di interesse pubblico e di convenienza economica. In mancanza, il servizio verrà svolto in concorrenza con altre imprese già presenti sul mercato, attraverso procedure di concessione (v. le decisioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 24 febbraio 1997, del 12 novembre 1997 e del 17 aprile 1998). Diversi provvedimenti successivi hanno modificato e integrato la l. 8.6.1990 n.142, da ultimo il d.lg. 31.3.1998 n. 80 e la l. 15.5.1997 n. 127 e dalla l. 3.8.1999 n.265. La materia è oggi regolata dal TULOEL (emanato in forza della l. 3.8.1999 n. 265) che definisce anche le forme giuridiche di gestione dei servizi pubblici degli enti locali (in economia, in concessione a terzi, azienda speciale, istituzione, società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria: art. 113). I servizi pubblici degli enti locali, a loro volta, sono definiti come quei “servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.” (art. 112). Gli organi dell’azienda speciale sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore (responsabile della gestione). L’ente locale conferisce il fondo di dotazione, determina la missione e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. Lo statuto deve prevedere l’organo di revisione e forme autonome di verifica della gestione. L’azienda speciale è equiparata a una società di capitali e come tale è soggetto passivo delle imposte IRES, IRAP e IVA. Come sembra, ci sono limiti di massima a che l’azienda speciale operi al di fuori dei confini dell’ente che l’ha costituita (in contrasto con le norme precedenti la l. 8.6.1990 n.142). In proposito la giurisprudenza più recente tende a escludere o a limitare tale possibilità (e ciò vale tanto per l’azienda speciale quanto per la società mista). È stato anche precisato che la possibilità di svolgere attività extraterritoriali deve sempre essere valutata caso per caso e costantemente commisurata alle esigenze della comunità locale rappresentata dall’ente di riferimento i cui interessi sono rivolte a soddisfare (cfr. TAR Lombardia, n. 3248/99). L’indirizzo più recente del legislatore, così come trapela dal TULOEL, sembra preferire oggi la forma della società mista a quella dell’azienda speciale.

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