AZIENDA MUNICIPALIZZATA
Nome corrente per designare le imprese che Comuni e Province potevano costituire per l’assunzione diretta di determinati servizi di generale utilità (trasporti pubblici, acqua, gas, energia elettrica, farmacie ecc.). La denominazione delle leggi istitutive era “azienda speciale”. Questa forma di impresa pubblica, senza personalità giuridica, separata contabilmente e finanziariamente e con gestione autonoma rispetto agli enti che le istituivano, era stata introdotta dalla l. 29.3.1903 n. 103 (legge Giolitti), poi sostituita dal r.d. 15.10.1925 n. 2578 (il regolamento di esecuzione era però rimasto quello approvato con r.d. 10.3.1904 n. 108). L’azienda municipalizzata ripeteva a livello locale la forma dell’amministrazione autonoma del Governo centrale. Essa era stata adottata anche da alcune Regioni (aziende regionalizzate). La l. 5.8.1978 n. 468 aveva dato alle municipalizzate la possibilità di tenere, in luogo della contabilità finanziaria, contabilità economico-patrimoniale simile a quella delle imprese societarie di diritto privato e fondata su schemitipo obbligatori in relazione alle caratteristiche delle aziende considerate. Il d.p.r. 4.10.1986 n. 902 aveva esteso l’autonomia delle aziende municipalizzate concedendo loro personalità giuridica, abolito la contabilità finanziaria e inserito, tra l’altro, una serie di obblighi contabili (preventivi e consuntivi). La legge di riforma delle autonomie locali (l. 8.6.1990 n. 142) ha innovato profondamente la disciplina dell’azienda municipalizzata rinominandola azienda speciale (q.v.).