AVVIAMENTO DELL'IMPRESA
Attitudine dellimpresa a produrre un reddito maggiore di quello ritenuto normale per lammontare del capitale in essa investito, originata da un insieme di condizioni, dovute in gran parte ad oculate scelte in fase dimpianto e di gestione. Pertanto lavviamento può considerarsi un componente immateriale del patrimonio aziendale, derivato direttamente dalla capacità di reddito dellimpresa. Questa sua particolare natura fa sì che esso non sia suscettibile di esatta valutazione; tuttavia, in occasione di cessioni dimpresa o di altri eventi eccezionali della vita aziendale, si cerca, sulla scorta di varie metodologie, di attribuire a esso un valore autonomo. Tuttavia lavviamento non può venire misurato in modo esatto, avendo origine da elementi non quantificabili. Si tratta, infatti, di stabilire in quale misura lefficienza della coordinazione produttiva permette di conseguire un profitto netto, ovvero un margine superiore al compenso per il capitale proprio investito, tenendo conto del rischio dimpresa. Circa il problema della valutazione, va anche tenuto conto che le condizioni di avviamento possono avere caratteristiche oggettive (ubicazione dellazienda, sua capillare penetrazione sul mercato ecc.) e soggettive (capacità dellorganismo amministrativo ecc.), con la conseguenza che, se dominano le prime, gli effetti dellavviamento sono tendenzialmente stabili, mentre se prevalgono le seconde i citati effetti sono legati al permanere delle condizioni soggettive anche in presenza di una cessione dazienda. In base al d.lg. 9.4.1991 n.127 lavviamento può essere iscritto nellattivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente lavviamento in un periodo limitato di durata superiore fino a dieci anni, purché esso non superi la durata per lutilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa.