ATTO UNICO EUROPEO
L’AUE (fr. Acte Unique Européen-AUE; ingl. Single European Act-SEA), firmato a Lussemburgo il 17.2.1986 e all’Aja il 28.2.1986; ratificato dall’Italia con l. 23.12.1986 n.909; entrato in vigore il 1°.7.1987, ha compiuto la prima organica revisione dei Trattati istitutivi delle tre Comunità dopo le modifiche, relativamente marginali, intervenute in seguito dell’allargamento a nuovi Stati membri (Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca il 1°.1.1973, quindi della Grecia il 1°.1.1981 e, poi, di Spagna e Portogallo il 1°.1.1986). L’AUE è stato preceduto e preparato dal Libro bianco della Commissione europea presieduta da Jacques Delors (Completamento del mercato interno: Libro bianco della Commissione al Consiglio europeo), presentato il 14.6.1985, in base al quale il Consiglio europeo nella riunione di Milano del 28-29.6.1985 decise di indire una Conferenza intergovernativa per esaminare le ipotesi di modifica del trattato istitutivo della CEE e di predisporre un trattato in materia di politica estera e di sicurezza comune. Nel vertice di Lussemburgo del 2-4 dicembre le modifiche e le innovazioni sono state definite, approvate e riversate nell’Atto Unico firmato poi nel febbraio dell’anno successivo. L’AUE ha la natura di trattato internazionale ed è entrato in vigore il 1°.7.1987, in seguito alla ratifica da parte di tutte le Parti contraenti. Esso viene qualificato “unico” in quanto frutto dell’unificazione, in uno stesso documento, dei due principali temi che avevano formato oggetto delle trattative internazionali tra gli Stati membri: gli aspetti istituzionali e quelli delle politiche europee.
1.-Mercato interno, estensione delle politiche comuni e definizione dei ruoli istituzionali. Scopo prioritario dell’AUE era l’instaurazione del mercato interno entro il 31.12.1992 (art. 8, titolo II); esso ha fornito inoltre, per la prima volta, una sicura base di diritto internazionale (art. 30, titolo III) alla cooperazione politica europea in materia di politica estera (in ciò anticipando la PESC, il secondo pilastro del Trattato di Maastricht) e ha esteso le competenze comunitarie a settori non disciplinati dal Trattato di Roma del 1957. Le modifiche apportate a quest’ultimo, per quanto riguarda le “disposizioni istituzionali” (artt. 6-12, titolo I dell’AUE) sono finalizzate a migliorare l’esercizio delle competenze della Comunità, in particolare attraverso un più incisivo ruolo riconosciuto al del Parlamento europeo. Inoltre, alla Commissione è stato riconosciuto un ruolo di mediazione tra Parlamento e Consiglio nello sviluppo della “procedura di cooperazione” di cui all’art. 252 (ex 189C) CE. La procedura di cooperazione è stata adottata sia in relazione alle nuove materie introdotte dall’AUE sia a quelle già rientranti nel campo di applicazione dei Trattati istitutivi. Il Parlamento ha così acquisito un ruolo nel settore della cooperazione politica, in relazione all’ammissione di nuovi Stati e, infine, per la conclusione di accordi d’associazione con Paesi terzi e con organizzazioni internazionali.
2.-Istituzione del Tribunale di Prima Istanza. L’AUE ha previsto l’istituzione di un Tribunale di Prima Istanza, compiuta nel 1989 con Decisione 88/951 del Consiglio. Il TPI è attualmente disciplinato dall’art. 225 (ex art. 168A) CE. Esso è stato introdotto sia per alleviare il carico della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sia per dare un doppio grado di giurisdizione al sistema comunitario, almeno in relazione ad alcune materie e, in particolare, ove tra i soggetti coinvolti ci siano dei privati. Alla competenza del Tribunale è sottratta in modo assoluto la materia delle decisioni pregiudiziali (e cioè sull’interpretazione dei Trattati; sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità e della BCE; sull’interpretazione degli statuti degli organi costituiti con atto del Consiglio dell’UE, quando ciò sia previsto dagli statuti stessi; v. art. 234, ex art. 177, CE).
3.-Politiche europee. L’AUE ha innovato e ampliato gli ambiti di competenza delle Comunità offrendo una base giuridica per l’azione della CE in materia di mercato interno, capacità monetaria, politica sociale, coesione economica e sociale, ambiente, ricerca e sviluppo tecnologico, tutti ambiti in cui in precedenza il diritto comunitario era stato applicato sulla base di un’interpretazione estensiva dell’art. 308 CE (ex art. 235 TCE) sui c.d. poteri impliciti (e cioè invocando la necessità di atti per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, anche se il trattato non ha specificato i relativi poteri).
4.-Convergenza delle politiche economiche e monetarie. Un notevole impulso è dato all’intervento della Comunità per una cooperazione tra gli Stati membri finalizzata alla convergenza delle politiche economiche e monetarie per un ulteriore sviluppo dell’integrazione europea (art. 98 CE, ex art. 102A), mentre viene ribadita la necessità di promuovere l’espansione continua e lo sviluppo equilibrato delle economie comunitarie (artt. 158-161 e 163 CE, ex artt. 130A-130D e 130F TCE).
5.-Politica strutturale. Altro impulso è stato dato dall’AUE alle politiche di perseguimento della coesione economica e sociale attraverso la riduzione del divario esistente tra le diverse regioni e il recupero del ritardo di quelle più svantaggiate. Questi obiettivi trovavano nei Fondi strutturali, il Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia in Agricoltura (FEOGA), il Fondo Sociale Europeo (FSE), il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e nella Banca Europea per gli Investimenti (BEI) i principali strumenti operativi europei.
6.-Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L’impegno a livello sociale è stato perfezionato sollecitando una maggiore tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (art. 138 CE, ex art. 118A), attraverso un intervento legislativo più efficace, mirando, nel contempo, a sviluppare un dialogo tra le parti sociali volto anche alla conclusione di accordi collettivi di lavoro (art. 138 TCE, ex art. 118B).
7.-Ricerca applicata e sviluppo tecnologico. Particolare attenzione è stata dedicata dall’AUE alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (artt. 163-173 CE, ex artt. 130F-130P TCE) con l’obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell’industria europea e di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale (art. 163 CE, ex art. 130F TCE), promuovendo la collaborazione tra imprese, tra centri di ricerca e università, la diffusione dei risultati scientifici, l’impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori nei Paesi membri (art. 164 CE, ex art. 130G TCE). La Comunità si è inoltre impegnata ad adottare programmi quadro pluriennali con obiettivi scientifici e tecnici, stabilendo le priorità, le linee degli interventi e i limiti della partecipazione finanziaria.
8.-Patrimonio ambientale. Con l’AUE si è data una base anche all’attività di salvaguardia del patrimonio ambientale comunitario, contribuendo, così, alla protezione della salute umana, in un’ottica di sviluppo sostenibile; deve tuttavia evidenziarsi come in questa sede si sia sottolineata la necessità di evitare interferenze con la politica nazionale di sfruttamento delle risorse energetiche.
9.-Atto finale. Il testo dell’AUE è integrato da un Atto finale composto da venti Dichiarazioni, sia “comuni” che “unilaterali”, concernenti alcuni dei campi ritenuti più “sensibili” per l’integrazione europea e per gli interessi nazionali (vanno ricordate, a questo proposito, le riserve danesi in materia di protezione sul luogo di lavoro e di tutela dell’ambiente, quelle greca e portoghese in materia di navigazione marittima e aerea e, infine, quella irlandese sulle assicurazioni).