ATTO PUBBLICO

L’atto pubblico è il documento redatto, con le formalità richieste dalla legge (l. 4.1.1968 n. 15), da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato. Due, quindi, sono i requisiti essenziali dell’atto pubblico: quello di essere redatto (o fatto redigere da persona di sua fiducia) e sottoscritto da un pubblico ufficiale investito della funzione documentaria in quel luogo e per quella categoria di atti; quello di essere stato redatto con l’osservanza dei requisiti di forma previsti dalla legge. L’efficacia probatoria dell’atto pubblico è definita dalla legge e non è soggetta al libero apprezzamento del giudice; l’atto pubblico, infatti, fa piena prova sulla provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, sulle circostanze di tempo e di luogo in cui è stato redatto, sulla provenienza delle dichiarazioni fatte dalle parti in esso raccolte e, in generale, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale (art. 2700 c.c.). Non fa prova, invece, della veridicità del contenuto di tali dichiarazioni, né della loro corrispondenza all’effettiva volontà delle parti. Tale piena prova può essere vinta solo impugnando di falsità l’atto pubblico. L’atto formato da un ufficiale pubblico incompetente o incapace, ovvero senza l’osservanza delle formalità prescritte, se è stato sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata (art. 2701 c.c.). Dall’atto pubblico disciplinato dal codice civile e qualificato dal fatto di essere formato nell’esercizio di un’attività pubblica diretta specificatamente alla documentazione, si distinguono quei documenti formati da pubblici funzionari nell’esercizio però di funzioni diverse (p.e., le lettere scritte da un organo pubblico durante la sua normale funzione amministrativa). Nel silenzio della legge si ritiene che tali documenti abbiano un’efficacia probatoria intermedia tra quella dell’atto pubblico in senso stretto e quella della scrittura privata: infatti, se da un lato potranno valere come prova della data, della provenienza delle dichiarazioni da chi li ha sottoscritti e di ciò che in essi viene dichiarato, dall’altro potranno essere liberamente combattuti con tutti i mezzi consentiti dalla legge. Tale soluzione risulta avvalorata dall’art. 476 c.p., che distingue chiaramente gli atti pubblici che fanno fede fino a querela di falso, da tutti gli altri atti pubblici, che non hanno la stessa efficacia.

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