ATTO GIURIDICO

Comportamento umano produttivo di effetti giuridici. Gli atti giuridici si distinguono in atti leciti, se conformi alle prescrizioni dell’ordinamento giuridico, e in atti illeciti, se pregiudicano ingiustamente gli interessi altrui. I primi si dividono in dichiarazioni (con cui si comunica ad altri il proprio pensiero o la propria volontà) e in operazioni, cioè comportamenti materiali non dichiarativi (p.e., la presa di possesso di un bene). Le dichiarazioni comprendono sia le dichiarazioni di scienza (o di verità), che hanno un contenuto prevalentemente informativo o di riconoscimento (p.e., la confessione), sia le dichiarazioni di volontà (negoziali), con le quali i singoli, nell’esercizio dell’autonomia privata loro riconosciuta dall’ordinamento giuridico, intendono costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici con gli altri consociati. Gli atti, che non siano negozi giuridici, sono spesso denominati atti giuridici in senso stretto (o atti non negoziali).

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