ATTO COSTITUTIVO

Contratto con comunione di scopo diretto alla costituzione di un rapporto associativo, redatto con la forma dell’atto pubblico e contenente le indicazioni relative alla denominazione sociale, alla sede, allo scopo, alla durata, all’ammontare del capitale ecc. Il codice civile ne detta la disciplina nelle norme che regolano le associazioni e le fondazioni, oltre che le società di persone e di capitali. Secondo la dottrina prevalente si deve escludere la qualificazione dell’atto costitutivo come atto collettivo, ossia come negozio giuridico unilaterale composto di più volontà dirette alla costituzione della società: infatti gli artt. 1420, 1446, 1459 e 1466 c.c. parlano di “contratto con più di due parti in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune”, e, inoltre, tra i soci non vi è coincidenza, ma contrapposizione di interessi, la quale trova appunto la sua sintesi nella fattispecie contrattuale (mentre l’atto collettivo viene configurato come somma e non come sintesi di voleri). La definizione dell’atto costitutivo di società come “contratto con comunione di scopo” non è in contrasto con l’affermazione della divergenza tra gli interessi dei soci. Il conflitto di interessi per quanto riguarda la finalità ultima, cioè l’appropriazione del profitto, rimane; la comunione di scopo riguarda lo scopo-mezzo, ossia l’esercizio in comune dell’attività economica, al fine ultimo della produzione e divisione degli utili. L’atto costitutivo deve essere distinto dallo statuto, il quale contiene le norme relative al funzionamento dell’associazione o della società e diviene parte integrante di esso.

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