ASSICURAZIONE DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE
Misura di sostegno a cui gli esportatori ricorrono per coprirsi da vari tipi di rischi connessi alle transazioni internazionali. In Italia opera a tal fine la SACE, istituita dalla legge Ossola 24.5.1977 n. 227, autorizzata ad assumere in assicurazione e riassicurazione le garanzie sui rischi di carattere politico, economico, catastrofico, commerciale e di cambio. I rischi coperti sono individuati in dettaglio dall’art. 14 della legge stessa: essi includono la mancata riscossione, il mancato ritiro delle merci, la sospensione e la revoca di una commessa, difficoltà nei trasferimenti valutari, la distruzione o il danneggiamento delle merci, dovuti a eventi bellici, catastrofici, ma anche moratorie nei pagamenti, nazionalizzazioni o altri provvedimenti di carattere politico; includono l’insolvenza del debitore e il rischio di cambio e si estendono anche a determinati aumenti di costo nel caso di contratto con la clausola “prezzo fisso” e al mancato o incompleto ammortamento dell’onere sostenuto per campagne promozionali. L’operatore con l’estero può scegliere i rischi contro i quali assicurarsi. Le operazioni assicurabili comprendono le esportazioni di beni e servizi, l’esecuzione di lavori all’estero, gli investimenti diretti, il finanziamento, il leasing ecc. (artt. 15 e 16). Inoltre la SACE è autorizzata a concedere garanzia per i crediti concessi da istituti e banche estere a beneficiari di altri paesi esteri, purché tali crediti siano destinati al pagamento di esportazioni italiane o attività a esse collegate, esecuzione di studi, progettazioni e lavori, prestazione di servizi all’estero da parte di imprese nazionali. La copertura assicurativa è estesa anche al rischio di cambio per gli esportatori nel periodo intercorrente tra la presentazione dell’offerta e l’aggiudicazione della commessa, e alle operazioni di project financing destinate ai paesi a rischio. Per quanto riguarda le risorse, la SACE offre assicurazioni e riassicurazioni entro due massimali: il primo per operazioni con pagamento dilazionato di durata non superiore a 24 mesi (breve termine) con carattere rotativo; il secondo, per operazioni con dilazioni superiori a 24 mesi, stabilito annualmente con la legge di bilancio dello Stato, utilizzabile fino a esaurimento nel corso dell’esercizio. Inoltre è stato creato un Fondo rotativo per crediti legati ad accordi di ristrutturazione intergovernativi. I crediti fornitori sono assicurabili al 90%, quelli finanziari al 95%. Per le operazioni nei confronti di paesi ad alta rischiosità, o per merci di importo eccedente la quota di pagamento in via anticipata, le percentuali sono abbattute notevolmente; al contrario, per operazioni di interesse economico-politico, per crediti finanziari intergovernativi e per operazioni triangolari la copertura può raggiungere il 100%; per i rischi commerciali la percentuale massima di garanzia dipende dalla validità della controparte estera. La garanzia della SACE è subordinata al pagamento del premio, che è calcolato in base alla categoria di rischio del paese compratore, al tipo di rischio assicurato, alla durata, alla natura giuridica del debitore e al tipo di operazione. L’intervento assicurativo della SACE può essere associato a un’agevolazione finanziaria: se la dilazione di pagamento è superiore a 18 mesi il credito può infatti essere smobilizzato con un contributo agevolato della SIMEST.