ASSICURAZIONE

Contratto tipicamente aleatorio mediante il quale un soggetto, detto assicuratore, si obbliga, contro il pagamento di un corrispettivo, che viene chiamato premio, a rivalere un altro soggetto, detto assicurato, dei danni che possano derivargli da un determinato sinistro, ovvero a corrispondere una somma di danaro in seguito al verificarsi di un evento naturale inerente alla vita umana. La causa contrattuale consiste, quindi, nel trasferimento di un’alea che viene assunta dall’assicuratore in base ad un calcolo di probabilità fondato sul criterio della ripartizione dei rischi statisticamente considerati. Il rischio che viene assicurato costituisce l’elemento essenziale del contratto tanto che la sua mancanza, ovvero la sicurezza assoluta del suo verificarsi, determina la nullità del negozio; mentre la cessazione del rischio produce lo scioglimento del rapporto e l’inesatta conoscenza da parte del l’assicuratore può essere causa di annullamento, di risoluzione o di rettifica del contratto. Questo deve essere provato per iscritto e, normalmente, viene stipulato mediante la sottoscrizione di moduli a stampa, predisposti dall’assicuratore, costituenti parte integrante della polizza, che deve essere consegnata all’assicurato debitamente sottoscritta. In alcuni casi la polizza è considerata dalla legge come un vero e proprio titolo di credito, all’ordine o al portatore, e soggiace, quindi, alle regole proprie di tale categoria di documenti, in particolare per quanto concerne la circolazione e l’ammortamento. Il contratto può essere stipulato anche in nome altrui, per conto altrui o per conto di chi spetta. Nel primo caso il contraente è obbligato nei confronti dell’assicuratore fino a quando l’interessato non abbia ratificato il contratto, mediante una manifestazione di volontà che può essere espressa in qualsiasi momento. Negli altri due casi, a parte l’obbligazione del contraente verso l’assicuratore, quanto meno per quelle prestazioni che non siano esclusive dell’assicurato, vige la regola che il contraente, ancorché in possesso della polizza, non può far valere i diritti che spettano all’assicurato senza il suo consenso. Inoltre, i crediti del contraente verso l’assicurato per il rimborso di premi e spese del contratto hanno privilegio sulle somme dovute a quest’ultimo dall’assicuratore. I sinistri causati da dolo o colpa grave dell’assicurato non obbligano l’assicuratore al risarcimento del danno, salvo patto contrario per le ipotesi di colpa grave e nei casi di dolo o colpa grave di persone dipendenti dall’assicurato, e a parte l’ipotesi in cui i sinistri derivino da atti compiuti per dovere di solidarietà ovvero per la tutela di interessi comuni all’assicuratore. Le variazioni dell’entità del rischio possono dare luogo a diminuzione od aumento del premio, ovvero a recesso dal contratto da parte dell’assicuratore. Il mancato pagamento del premio dà luogo alla sospensione dell’assicurazione secondo tempi e modalità stabiliti dalla legge o dalle parti. L’assicurazione si suddivide nei due grandi rami dell’assicurazione contro danni e dell’assicurazione sulla vita. Attesa la particolare importanza dell’istituto, soprattutto in considerazione dell’imponenza dei mezzi economici necessari per fronteggiare la massa dei rischi, la legge dispone che l’attività assicurativa può essere esercitata soltanto dalle mutue assicuratrici e da società per azioni, le quali sono soggette ad autorizzazioni e controlli da parte del Ministero dell’economia e delle finanze (fino al 2001 da parte del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato) e dell’ISVAP e all’osservanza di speciali norme di legge, che stabiliscono l’ammontare del capitale e riserve e le modalità della gestione. Fanno parte della categoria dell’assicurazione le assicurazioni sociali, rese obbligatorie dalla legge, che sono dirette a sollevare il lavoratore dallo stato di bisogno in cui può trovarsi in conseguenza dell’attività lavorativa espletata (v. previdenza sociale). Le peculiari caratteristiche di tali assicurazioni, che le distinguono dal contratto di diritto privato, consistono nel fatto che l’assicuratore è sempre un ente pubblico (INAM, INPS, INAIL ecc.), che il rapporto ha la sua fonte nella legge e non nella volontà delle parti e che, di norma, la persona dell’assicurato è distinta da quella del soggetto obbligato a versare il premio.

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