ASSEMBLEA DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

1.-L’organo assembleare nelle società azionarie continua ad assolvere, anche dopo la riforma del diritto societario (d.lg. 17.1.2003, n. 6) entrata in vigore il 1°.1.2004, l’essenziale funzione di formare, attraverso l’attività deliberativa, la volontà della società rispetto alle decisioni di maggior rilievo per la vita sociale stessa. Con l’introduzione, a seguito della riforma del diritto societario, della possibilità per i soci di adottare uno dei due sistemi di governance societari (sistema monistico o sistema dualistico) alternativi a quello tradizionale (assembleaconsiglio di amministrazione), in caso di scelta del modello dualistico l’assemblea deve cedere alcune delle sue competenze “naturali” al consiglio di sorveglianza.

2.-L’assemblea, che può essere sia ordinaria che straordinaria, nelle società prive del consiglio di sorveglianza, in sede ordinaria: approva il bilancio; nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile; determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto; delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; delibera sugli altri oggetti attinenti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti; approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari. La convocazione dell’assemblea ordinaria deve avvenire almeno una volta all’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del relativo bilancio, passaggio non eludibile nella vita dell’organismo societario. Il termine può essere maggiore, ma in ogni caso non superiore a centottanta giorni, nel caso delle società tenute alla redazione del bilancio consolidato e uando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società. Nelle società ove è previsto il consiglio di sorveglianza, l’assemblea ordinaria: nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza; determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito dallo statuto; delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza; delibera sulla distribuzione degli utili; nomina il revisore.

3.-L’assemblea in sede straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza. Alle assemblea straordinaria della società deve partecipare un notaio in veste di verbalizzante. Lo svolgimento dell’assemblea è diretto dal presidente che gode di ampi poteri ordinatori nell’ambito di un istituto la cui disciplina si caratterizza, a seguito della riforma, per la posizione di regole che definiscono un ambito di prerogative decisorie che sono proprie del presidente e che non gli derivano più dall’assemblea

4.-La nuova disciplina si caratterizza, poi, per l’ampia possibilità riconosciuta ai soci di delegare competenze altrimenti proprie dell’assemblea straordinaria agli amministratori (e, in taluni altri casi, agli stessi amministratori e al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione). In questo senso spicca la previsione relativa alla possibile delega agli amministratori della decisione relativa all’emissione di obbligazioni convertibili, seppure per un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni; ovvero quella che consente di aumentare in una o più volte il capitale sociale, anche qui per il medesimo periodo e per un ammontare determinato nello statuto. Ciò che è ancora più significativo è che la delega può arrivare fino a consentire agli amministratori di assumere le determinazioni volte a limitare o a escludere il diritto di opzione in sede di aumento del capitale. La nuova disciplina societaria esclude invece la possibilità, prima riconosciuta, di riservare alla sede assembleare ordinaria la competenza relativa alla gestione della società. L’assemblea ordinaria, oggi, può solo eventualmente autorizzare singoli atti degli amministratori, senza, peraltro, che da tali determinazioni dei soci discenda la liberazione dei destinatari dell’autorizzazione dalla responsabilità (anche verso la società) per gli atti compiuti.

5.-Per quanto attiene alle modalità di convocazione, l’assemblea deve essere convocata dagli amministratori, o dal consiglio di gestione, con un avviso - da pubblicarsi nella G.U., o su un quotidiano indicato nello statuto, almeno quindici giorni prima dell’adunanza - contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’assemblea, nonché l’ordine del giorno previsto per la medesima. Il termine di quindici giorni è portato a trenta per l’assemblea delle società quotate in borsa in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea. Un ulteriore novità attiene alla facoltà, che il codice riconosce alle società chiuse, di procedere alla convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell’assemblea. L’eventuale omissione delle formalità di convocazione può non inficiare la regolarità della costituzione dell’assemblea ove sia comunque rappresentato l’intero capitale sociale e vi sia la partecipazione alla riunione della maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Un caso di convocazione obbligatoria da parte degli amministratori, ovvero del consiglio di gestione, si ha ove ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale, o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Ai fini del calcolo della percentuale legittimata a richiedere la convocazione non si tiene conto delle azioni di risparmio. Qualora poi né gli organi di gestione né quelli di controllo provvedano alla convocazione dell’assemblea richiesta dalla minoranza, a ciò provvede, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, il tribunale con decreto, individuando anche la persona destinata a presiederla. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di una relazione o di un progetto da essi predisposto.

6.-I quorum poi variano a seconda che si tratti di assemblea di prima, di seconda o di terza convocazione e naturalmente che si riferiscano all’assemblea ordinaria ovvero a quella straordinaria. L’assemblea ordinaria in prima convocazione ha un quorum costitutivo, e quindi è validamente costituita, se sono presenti tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, escluse le azioni prive del diritto di voto nell’assemblea medesima. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta delle azioni salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Norme particolari possono essere introdotte dai soci per la nomina alle cariche sociali. In seconda convocazione non è previsto un quorum costitutivo, mentre per l’approvazione si richiede la maggioranza delle azioni intervenute in assemblea. Lo statuto può prevedere maggioranze più elevateanche per la seconda convocazione, fatta eccezione per le delibere di approvazione del bilancio e di nomina e revoca delle cariche sociali. L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. In seconda convocazione, l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. In caso di aumento a pagamento del capitale con esclusione o limitazione del diritto d’opzione perché l’interesse della società lo esige anche nelle convocazioni successive alla prima si applicano i quorum per essa previsti. La medesima regola vale in ipotesi di esclusione del diritto di opzione per oltre un quarto dell’aumento al fine di garantirne la sottoscrizione ai dipendenti della società.

7.-Nelle società che fanno appello al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell’oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all’estero e l’emissioni di particolari categorie di azioni il cui valore non può superare la metà del capitale sociale. Nelle società che fanno appello al mercato del capitale di rischio l’assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata. Le relative delibere sono validamente assunte con il voto favorevole dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Convocazioni ulteriori rispetto alla seconda possono essere previste anche dallo statuto delle società chiuse.

8.-L’assetto organizzativo della società a responsabilità limitata è invece delineato in maniera tale da lasciare ampio spazio all’autonomia statutaria. Ove i soci si rimettano almodello legale, quest’ultimo continuerà a essere organizzato per uffici, con la conservazione dell’assemblea come unico luogo di formazione della volontà sociale; in caso contrario, sarà possibile un’ampia deformalizzazione del procedimento, con la conseguente obliterazione del metodo collegiale. Non a caso, le relative norme in materia di s.r.l. sono costruite intorno alla nozione di decisione dei soci, la quale presuppone l’abbandono del metodo assembleare. Nel caso in cui ciò avvenga le decisioni devono essere prese mediante consultazione scritta ovvero mediante consenso espresso per iscritto e dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il relativo consenso alla stessa. L’assemblea, peraltro, vede ridotta la propria centralità nell’organizzazione della s.r.l. ma conserva comunque alcune competenze fondamentali anche nel caso in cui i soci abbiano sfruttato tutti i margini di autonomia statutaria riconosciuti dalla legge. In ogni caso, infatti, la decisione deve essere assunta con il metodo collegiale quando attiene alle modifiche dell’atto costitutivo, ad operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, ovvero ove si tratti di riduzione obbligatoria del capitale successiva all’infruttuoso rinvio a nuovo delle perdite. La medesima soluzione deve adottarsi nei casi in cui ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

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