ASSEGNO CIRCOLARE
Titolo di credito all’ordine che, a differenza dell’assegno bancario, ha la medesima struttura del vaglia cambiario, pur assolvendo ad una funzione di pagamento (senza però che la cessione dell’assegno abbia effetto solutorio fra le parti, restando sempre il suo trasferimento pro solvendo) e di mobilizzazione del denaro. L’assegno circolare, regolato dall’art. 82 sgg. r.d. r.d. 21.12.1933 n. 1736) infatti contiene una promessa incondizionata di un banchiere di pagamento di una somma determinata presso tutti i recapiti dell’istituto emittente. L’emissione di un assegno circolare (che avviene su apposito modulo filigranato) è subordinato ad una preventiva autorizzazione interministeriale a favore dell’istituto di credito: quest’ultimo, inoltre, è tenuto a costituire presso l’Istituto di emissione una idonea cauzione proporzionale all’ammontare dei titoli in circolazione (il 40% dell’ammontare degli assegni posti in circolazione il mese precedente), sulla quale i portatori degli assegni godono di privilegio speciale. L’emissione di un assegno circolare da parte di un istituto di credito non autorizzato, peraltro, non rende invalido il titolo e non pregiudica i diritti del portatore verso l’istituto emittente: quest’ultimo sarà colpito dalle sanzioni previste dall’art.117 r.d. 1933/ 1736 e dall’art. 14 r.d. 1923/2283. L’assegno circolare è emesso per somme che siano disponibili presso l’istituto di credito al momento dell’emissione e che possono anche derivare da una apertura di credito della banca a favore del richiedente; l’emissione di un assegno circolare in assenza di somme disponibili non lo rende invalido. L’assegno circolare può anche essere emesso da un banchiere corrispondente, purché il rappresentante sia un banchiere, l’assegno sia munito del visto dell’istituto autorizzato e sia emesso in nome del rappresentato. I corrispondenti devono costituire presso l’Istituto emittente cauzione pari al 50% degli assegni emessi nel bimestre a garanzia dello stesso istituto emittente. Requisiti essenziali dell’assegno circolare sono la corrispondente denominazione, l’indicazione del prenditore, della data e del luogo di emissione e la sottoscrizione dell’emittente; questi elementi devono essere presenti tutti, senza eccezioni, a pena di invalidità del titolo, al momento dell’emissione. Il titolo va presentato al pagamento entro trenta giorni dalla data di emissione, trascorso il quale il portatore perde l’azione di regresso contro i giranti, mentre l’azione diretta contro l’emittente si prescrive in tre anni. L’assegno circolare si trasferisce mediante girata e non può essere emesso in bianco o al portatore; è ammessa la girata per l’incasso e la girata all’istituto emittente estingue l’assegno. All’assegno circolare è apponibile la clausola di intrasferibilità: tale clausola è oggi obbligatoria per i trasferimenti di valuta superiori a venti milioni di lire effettuati a mezzo di assegni circolari (l. 5.7.1991 n. 197). Analoghe a quelle elaborate per l’assegno bancario sono le regole sulla responsabilità del banchiere per l’erroneo pagamento del titolo. In caso di smarrimento, sottrazione e distruzione del titolo, il legittimo portatore può esperire la procedura di ammortamento (v. ammortamento dei titoli), salvo che l’assegno circolare fosse “non trasferibile”, nel qual caso il portatore che denunci alla banca la sottrazione, la distruzione o lo smarrimento del titolo ha diritto di ottenere dopo venti giorni dalla denuncia il pagamento del titolo.