ASSEGNO BANCARIO

Titolo di credito che contiene l’ordine incondizionato rivolto dal sottoscrittore (traente) ad un banchiere (trattario) di pagare a vista una somma determinata di denaro ad una determinata persona (prenditore) o al portatore. L’assegno bancario è disciplinato nel r.d. 21.12.1933 n. 1736 e successive modifiche, fra le quali di particolare importanza è la l. 15.12.1990 n. 386 sulla normativa penalista, ora però riformata dal d.lg. 30.12.1999 n. 507, recante norme per la depenalizzazione dei reati minori e la riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art.1, l. 25.06.1999 n. 205. Il potere di emettere un assegno bancario presuppone: a) l’esistenza di una convenzione, espressa o tacita, tra il banchiere ed il traente (convenzione di assegno) in forza della quale il traente è autorizzato a trarre assegni, su appositi moduli forniti dalla banca e previo rilascio di uno specimen della sua firma; b) l’esistenza di fondi disponibili in virtù di un rapporto di provvista (deposito, apertura di credito ecc.) dal quale derivi un credito del traente verso la banca. L’emissione di assegni in assenza di tali presupposti, peraltro, non priva di efficacia il titolo, che vale come assegno bancario agli effetti civilisti. Il trattario, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, iscrive il nominativo del traente nell’archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, previsto dall’art.10 bis, inserito nella l. n. 386 del 90, dal d.lg. 30.12.1999 n. 507. L’iscrizione è effettuata: a) nel caso di mancanza di autorizzazione entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo; b) nel caso di difetto di provvista, quando è decorso il termine stabilito dall’art.8 (60 giorni), senza che il traente abbia dato la prova dell’avvenuto pagamento. L’iscrizione del nominativo del traente nell’archivio non può aver luogo se non sono decorsi almeno dieci giorni dalla data di ricevimento da parte del medesimo di una comunicazione da parte del trattario. Con essa quest’ultimo comunica che, in caso di scadenza del termine di cui all’art.8, senza che sia stata fornita la prova dell’avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell’archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni (art.9 bis, l. 1990/386, così come modificata dal d.lg. 1999/507). Tanto l’emissione di assegni bancari senza autorizzazione del trattario, quanto quella di assegni senza provvista costituiscono violazioni di disposizioni legislative depenalizzate, che importano l’irrogazione di sanzioni amministrative di importo variabile oltre che la comminazione di una serie di sanzioni accessorie, che si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lg. 1999/507, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. In tale ultimo caso il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti (artt.100 e 101, d.lg. 1999/507).Tra le sanzioni amministrative accessorie, oltre al divieto di emettere assegni bancari e postali, sono previste(art.5) per i casi di violazioni più gravi: a) l’interdizione dall’esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale; b) l’interdizione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; c) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Le sanzioni amministrative di cui alle lettere a), b), e c), non possono avere una durata inferiore a due mesi, né superiore a due anni. Il divieto di emettere assegni bancari e postali non può avere una durata inferiore a due anni, né superiore a cinque anni (art. 5 bis). Per l’applicazione delle sanzioni amministrative principali, oltre che per quelle accessorie è competente il prefetto del luogo di pagamento dell’assegno. Il pagamento di un assegno bancario oltre i limiti della provvista, pur se non obbligatorio per la banca è, però, se effettuato, lecito e conteggiabile a carico del cliente. L’assegno bancario è un titolo astratto, non rilevando la causale della sua emissione: questa, peraltro, presuppone normalmente l’esistenza di un rapporto debitorio fra traente e prenditore. L’assegno a differenza della cambiale (v. cambiale), costituisce uno strumento di pagamento. Va detto che, ai sensi del d.lg. 1998/213, recante disposizioni per l’introduzione dell’euro nell’ordinamento nazionale, tutti gli strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche, e quindi ogni forma di assegno, saranno, nel periodo transitorio - vale a dire nello spazio temporale compreso tra il 1°.1.1999 e il 31 dicembre 2001 - ridenominabili unilateralmente nelle forme previste nello stesso provvedimento legislativo. A partire poi dal 1°.1.2002, ogni riferimento ad una valuta diversa, per gli strumenti finanziari non ridenominati nel periodo transitorio, si intenderà come riferimento all’unità euro, ai sensi dell’art. 14, del d.lg. 1998/213. La scadenza dell’assegno è sempre a vista, il trattario deve essere sempre un banchiere e quest’ultimo, stante anche il divieto di accettazione dell’assegno, non diventa mai obbligato cartolare nei confronti del portatore del titolo, essendo solo tenuto nei confronti del traente in via extra cartolare, ove sussista la convenzione di assegno e nei limiti della provvista, ad eseguire il pagamento. Elementi essenziali dell’assegno bancario sono la corrispondente denominazione e la sottoscrizione del traente; devono essere indicati sul titolo pure il luogo del pagamento (in mancanza si considera tale il luogo indicato accanto al nome del trattario, ovvero, in via gradata, il luogo di emissione e se in questo non vi è uno stabilimento del trattario, il luogo della sede principale di quest’ultimo), il luogo e la data di emissione. L’assegno bancario può essere all’ordine o al portatore. Nel primo caso, che si presume sussistente in mancanza di diversa indicazione, il titolo circola mediante girata (apposta sulla faccia posteriore dell’assegno o nel foglio di allungamento) la quale, come per la cambiale, ha la duplice funzione di trasferimento del diritto cartolare e di garanzia del pagamento. La girata deve essere incondizionata e non può essere parziale; può essere piena o in bianco, cioè priva dell’indicazione del giratario. In tal caso il titolo può circolare anche con la semplice consegna a favore del successivo prenditore. La girata al trattario vale come quietanza e questi non può ulteriormente girare l’assegno se non a stabilimento diverso. In caso di apposizione della clausola “non all’ordine” l’assegno non può essere trasferito che nella forma e con gli effetti della cessione ordinaria. La legge prevede la possibilità, a tutela del portatore dell’assegno per il caso di suo smarrimento o sottrazione, di apporre sul titolo segni o clausole che ne rendano più difficile la trasferibilità o il pagamento: si hanno così l’assegno “sbarrato” (v. assegno sbarrato), l’assegno “da accreditare” (v. assegno da accreditare) e l’assegno “non trasferibile” (v. assegno non trasferibile). A seguito della l. 1991 197 ogni trasferimento nell’ambito del territorio nazionale di somme in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, di valore superiore a venti milioni, deve avvenire, se si usa il mezzo dell’assegno bancario o dell’assegno circolare (v. assegno circolare), a mezzo di un titolo recante l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità. L’assegno va presentato al pagamento entro il termine di otto o quindici giorni dalla data di emissione a seconda della coincidenza o meno fra comune di emissione e comune di pagamento: successivamente a tale data si estingue l’azione di regresso dei giranti ed il traente può revocare l’ordine di pagamento (ciò che è normalmente senza effetto entro i termini previsti per il pagamento) e ritirare la provvista senza rispondere penalmente. La banca trattaria può incorrere in responsabilità verso il traente per il pagamento dell’assegno in vari casi: i più comuni sono il pagamento dell’assegno in caso di falsità di firma di traenza o di alterazione del titolo ed il pagamento a soggetto diverso da quello legittimato. Salva l’ipotesi in cui l’evento sia addebitabile a negligenza del traente, la banca risponderà ove si dimostri che essa avrebbe potuto riscontrare la falsità o l’alterazione, ovvero la non identità fra portatore e legittimato alla riscossione, usando la diligenza media. In particolare, per quel che concerne l’identificazione del portatore del titolo che richiede il pagamento, le normali cautele richieste alla banca non sono stabilite con criteri fissi, ma vanno individuate caso per caso a seconda delle circostanze dell’identificazione. Va pure precisato che la banca non è tenuta a verificare la verità delle firme di girata, dovendo solo controllare la formale sussistenza della serie continua di girate. Il rifiuto del pagamento da parte della banca autorizza il portatore a rivolgersi contro il traente ed i giranti: per far valere la responsabilità di regresso di questi ultimi è necessario che la mancanza di pagamento sia fatta constatare mediante protesto o mediante dichiarazione del trattario scritta sull’assegno e registrata, ovvero mediante dichiarazione della stanza di compensazione di presentazione in tempo utile del titolo. In caso di sottrazione, smarrimento o distruzione del titolo può chiedersi l’ammortamento dell’assegno bancario, che è disciplinato da norme analoghe a quelle previste per l’ammortamento della cambiale (v. ammortamento dei titoli). Tale disciplina si applica anche per gli assegni al portatore.

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