ASSEGNO A COPERTURA GARANTITA

Assegno bancario (detto anche a taglio limitato, assegno vademecum; assegno a pagamento garantito) sul quale, per garantire il prenditore dell’esistenza della provvista, viene impressa sulla carta filigranata del titolo la cifra massima per la quale l’assegno può essere emesso. Il banchiere rilascia al cliente moduli il cui ammontare non superi l’ammontare dei fondi disponibili da parte del cliente: quest’ultimo potrà disporre degli stessi soltanto dopo il pagamento di tutti gli assegni emessi ovvero dopo la loro restituzione. Gli assegni così emessi hanno una funzione analoga d quelli sui quali compare il visto o la certificazione del banchiere trattario, anche se manca una dichiarazione cartolare di quest’ultimo. Il trattario, comunque, anche in tal caso, deve ritenersi obbligato ad impedire il ritiro dei fondi da parte del traente e ad evitare comunque che la provvista possa andare, per fatto proprio, compromessa. I costi di negoziazione sono minimi. Il titolare deve pagare una modica commissione. Per l’emissione di tali assegni la banca deve essere autorizzata dalla Banca d’Italia.

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