ANTIRICICLAGGIO
Complesso di norme tendente a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. L’antiriciclaggio in Italia viene definito per la prima volta con la Legge 5 luglio 1991 n. 197 ("Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio") in applicazione della prima direttiva europea 91/308/CE del 10 giugno 1991 sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Tale direttiva nasceva sulla base delle 40 Raccomandazioni emanate nel febbraio del 1990 dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), il più importante organismo intergovernativo per la lotta al riciclaggio, con lo scopo di combattere unicamente il riciclaggio dei proventi di reati connessi al traffico di stupefacenti. È stato così introdotto in Italia il divieto di trasferimento di contante, libretti di deposito bancari e titoli al portatore dal valore complessivo di trasferimento superiore a € 12,500 (20 milioni di lire) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti residenti. Sono stati inoltre previsti precisi compiti di identificazione delle controparti e di segnalazione per le operazioni sospette a carico delle banche e degli altri intermediari abilitati ed è stato identificato l’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) quale organo competente a verificare il rispetto di tali norme. Negli anni è emersa la tendenza ad una definizione molto più ampia del riciclaggio, fondata su una gamma più vasta di reati "base" o "presupposto" accolta dal GAFI nel 1996 con la revisione delle sue 40 Raccomandazioni. A seguito di tale necessità viene emanata la seconda direttiva antiriciclaggio 2001/97/CE del 4 dicembre 2001. Essa amplia la gamma dei reati di base, agevola la segnalazione delle operazioni sospette nonché la cooperazione internazionale in questo settore, ed estende gli obblighi stabiliti dalla prima direttiva antiriciclaggio in materia di identificazione dei clienti, tenuta delle registrazioni e segnalazione delle operazioni sospette ad un numero limitato di attività e di professioni suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio, come ai notai ed i professionisti legali indipendenti. La normativa italiana viene nuovamente adeguata con il D.Lgs del 20/02/2004 n. 56 (recante "Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite") che estende l’obbligo di segnalazione il dovere di collaborazione attiva con le autorità anche ai professionisti. Il D.M. del 03/02/2006 n. 141 prevede che taluni soggetti tra cui consulenti del lavoro, revisori contabili, società di revisione iscritte all’albo (art. 161 del D.Lgs 58/98), notai e gli avvocati qualora effettuino operazioni di natura finanziaria o immobiliare, in nome o per conto di propri clienti, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, debbano conservare un Archivio Unico Informatico antiriciclaggio, nel quale registrare le anagrafiche dei clienti e dei soggetti nei confronti dei quali effettuano le prestazioni previste dalla legge antiriciclaggio. Nel giugno 2003, anche a seguito degli attacchi terroristici dell’11 settembre, il GAFI ha nuovamente completato una sostanziale revisione delle sue 40 Raccomandazioni e congiuntamente ha emanato le 8 Raccomandazioni relative al finanziamento del terrorismo. Viene pertanto emanata la terza direttiva europea 2005/60/CE sull’antiriciclaggio (concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo) e la direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. Il legislatore comunitario, riconoscendo che alcune situazioni comportano un minore rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, stabilisce il principio secondo il quale in determinati casi si applicano obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela, fermo restando la necessità di stabilire l'identità ed il profilo economico di tutti i clienti. In tal senso si prevede l’istituzione di una Unità di informazione finanziaria (UIF) a livello nazionale per ricevere, analizzare e comunicare alle autorità competenti le segnalazioni di operazioni sospette ed altre informazioni che riguardano casi potenziali di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ed agevolare la cooperazione internazionale. In recepimento di questa direttiva viene pertanto adottato il D.Lgs. del 16/11/2007 n. 231 contro il riciclaggio di denaro sporco. La limitazione all'uso del contante rimane uno dei cardini della normativa italiana come strumento essenziale nella lotta al riciclaggio, vietando il trasferimento a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, di denaro contante e titoli al portatore per somme pari o superiori a 12.500 euro; viene istituita l'Unità di informazione finanziaria (UIF), che subentra nell'attività già svolta dall’UIC, con la funzione di "filtro" tra i soggetti privati sui quali grava l’obbligo delle segnalazioni e le autorità pubbliche incaricate delle verifiche investigative, cui vengono assegnati compiti e funzioni di analisi finanziaria in materia di prevenzione e contrasto sia del riciclaggio che del finanziamento del terrorismo internazionale. La UIF esercita le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e la Banca d'Italia ne disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento. Al fine di "migliorare il sistema di prevenzione, eliminare alcune difficoltà applicative e a chiarire alcuni dubbi interpretativi" relativi al D.Lgs. n. 231/2007 è stato infine emanato il D. Lgs. 25 settembre 2009, n. 151 che integra e modifica la normativa vigente in tal senso.
Redattori : Fernando FORGHIERI, Bianca GIANNINI
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