ANTICIPAZIONE BANCARIA
Contratto con il quale la banca (anticipante) si obbliga a tenere a disposizione del cliente (anticipato) una certa somma di denaro per un certo periodo di tempo ed il cliente, a garanzia dell’adempimento del proprio obbligo di restituzione, costituisce in pegno a favore della banca titoli o merci. Sotto il profilo economico-funzionale, l’operazione consente al cliente di ottenere disponibilità pecuniaria. Sul piano giuridico, si tratta di un’operazione di finanziamento garantita da pegno: a fronte dell’obbligazione della banca di consentire al cliente di disporre di una certa somma dalla stessa anticipata, il cliente costituisce in pegno cose mobili caratterizzate da un’ampia commerciabilità e da una quotazione di mercato facilmente accertabile. Il contratto è disciplinato, benché non espressamente definito, dall’art. 1846 sgg. c.c. Si distinguono: l’anticipazione su titoli (azioni, obbligazioni e altri titoli di credito); l’anticipazione su merci e su beni di facile commercializzazione; l’anticipazione su titoli rappresentativi di merci (fede di deposito, polizza di carico, copia della lettera di vettura). La diversa natura dell’oggetto del pegno incide sulla disciplina applicabile, che sarà alternativamente quella del pegno di cose mobili o del pegno di crediti. Si distingue anche tra anticipazione bancaria semplice o a scadenza fissa e anticipazione bancaria in conto corrente (modalità cui più comunemente si ricorre). Nel primo caso, il cliente può disporre della somma una sola volta anche se con prelevamenti frazionati e successivi e deve restituire alla scadenza contrattuale prevista l’intera somma utilizzata. Nel secondo caso, il cliente può prelevare la somma in una o più soluzioni e può, anche prima della scadenza del termine, ripristinare la provvista iniziale e riutilizzare ripetutamente la disponibilità così ricostituita. Anche il contratto in esame deve, a norma dell’art. 117 TUBC, essere redatto per iscritto a pena di nullità(che può essere fatta valere solo dal cliente: art. 127 comma 2, TUBC). Nella prassi bancaria il contratto è concluso mediante moduli predisposti dalla banca, che prevedono condizioni generali riguardo, tra l’altro, le modalità di costituzione e la stima delle cose che si costituiscono in pegno, i modi di prelevamento della provvigione dovuta alla banca, la disciplina degli interessi e la durata del contratto. Sotto il profilo strutturale il contratto di anticipazione bancaria è simile al contratto di apertura di credito dal quale si differenzia per la presenza di un ulteriore elemento costitutivo: la garanzia reale mobiliare, cioè il pegno. Il pegno costituisce elemento essenziale del contratto dal momento della conclusione e per tutta la durata dello stesso. Contratto di credito e pegno stanno tra loro in rapporto di proporzionalità, scarto, il quale deve rimanere costante per tutta la durata del contratto. Il termine scarto indica la differenza di valore tra la somma anticipata e le cose costituite in pegno; differenza che deve essere tale da garantire che in caso di inadempimento da parte dell’anticipato, la banca, attraverso la vendita dei beni e la realizzazione del pegno, incasserà una somma sufficiente al proprio completo soddisfacimento per capitale anticipato, interessi maturati ed accessori. Al fine di consentire la stabilità dello scarto il legislatore ha individuato vari meccanismi. Se nel corso del rapporto il valore delle cose costituite in pegno diminuisce in misura di almeno un decimo, la banca può richiedere al cliente un supplemento di garanzia e, ove il cliente non aderisca alla richiesta, il contratto si risolve con diritto della banca a procedere alla vendita coattiva dei beni oggetto di pegno. Il cliente, in deroga al principio della indivisibilità del pegno, può ridurre la garanzia concessa anche prima della scadenza del contratto proporzionalmente alla riduzione del debito. Il contratto di anticipazione fa sorgere diritti ed obblighi a favore e a carico di entrambi i contraenti. La banca ha diritto al rimborso delle spese di custodia, alla corresponsione degli interessi maturati sulle somme anticipate, alla richiesta di supplementi di garanzia; è obbligata a tenere la somma a disposizione del cliente fino alla scadenza, se il contratto è a tempo determinato, o fino al recesso, in caso di contratto a tempo indeterminato; è obbligata a provvedere alla assicurazione delle cose costituite in pegno e, cessato il rapporto, deve restituire al cliente le cose stesse. Il cliente ha diritto a disporre della somma posta a sua disposizione dalla banca secondo le modalità convenute; può ottenere la riduzione della garanzia concessa in misura proporzionale al decurtarsi del proprio debito a condizione che il credito residuo risulti sufficientemente garantito; è obbligato alla restituzione della somma anticipata alla scadenza del contratto, se a tempo determinato o in seguito al recesso della banca, se a tempo indeterminato.