ANAGRAFE TRIBUTARIA
Ufficio che deve raccogliere e ordinare, su scala nazionale, i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli Uffici dell’Amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, oltre che i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari (art. 1, d.p.r. 29.9.1973 n. 605). Al funzionamento dell’anagrafe tributaria il Ministero delle Finanze provvede mediante un sistema informatico basato sull’impiego di apparecchiature elettroniche centrali, periferiche e di trasmissione dei dati. A tal fine sono istituiti centri informatici presso gli uffici dell’amministrazione finanziaria. Una Commissione parlamentare di undici membri, designati dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, ha il compito della vigilanza sull’anagrafe tributaria. La realizzazione e la conduzione tecnica del sistema informatico predetto, compresa la gestione delle apparecchiature centrali, potevano essere affidate (ed in effetti erano state affidate) a una società specializzata a prevalente partecipazione statale, per un periodo non superiore ai cinque anni. Scaduta la convenzione stipulata su tali basi, è stato previsto che il completamento e l’esecuzione di nuove realizzazioni e di integrazioni, oltre alla conduzione, di tale sistema informatico possano essere affidati a una o più società specializzate a totale partecipazione pubblica (art. 7, d.l. 30.9.1982 n. 688 convertito in. l. 27.11.1982 n. 873); in attuazione di tale legge venne stipulata con la Società generale d’informatica (SOGEI), a totale partecipazione pubblica, una convenzione per il completamento e la conduzione tecnica del sistema informativo che, scaduta il 31.12.1987, è stata prorogata per il successivo triennio e successivamente rinnovata fino al 2001. Sono peraltro in fase di discussione progetti di riforma del sistema monopolistico attualmente vigente, diretti a bandire appalti aperti per la citata gestione. All’anagrafe tributaria sono iscritte le persone fisiche, le persone giuridiche, le società, le associazioni e le altre organizzazioni di beni o di persone, prive di personalità giuridica. Tutti questi soggetti sono tenuti, sia che abbiano già o acquistino la qualità di contribuente, a chiedere un numero di codice fiscale che deve essere indicato in numerosi atti, scritture private e atti pubblici, talora addirittura a pena di irricevibilità e di inefficacia di domande e di atti presentati a Uffici pubblici. Recentemente è stata poi stabilita l’estensione di tale sistema di codificazione anche a tutti i soggetti per i rapporti con le gestioni previdenziali e assistenziali, con le Camere di commercio e con le altre amministrazioni pubbliche. Attraverso l’anagrafe tributaria è stato dunque creato, non solo una specie di “stato civile” dei contribuenti, ma anche una raccolta di tutti i dati, cui collaborano anche i Comuni, le Camere di commercio, gli Ordini professionali, gli Uffici del Ministero delle Finanze, utili o indispensabili per l’accertamento dei singoli tributi, oltre che per compimento di studi sui fenomeni tributari. L’anagrafe peraltro non ha alcuna efficacia costitutiva della soggettività passiva tributaria, anche se l’iscrizione a essa e l’attribuzione di un numero di codice fiscale sono obbligatorie. Tale soggettività presuppone infatti il compimento di atti o comunque la realizzazione di fattispecie rilevanti agli effetti delle leggi impositive.