AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
1.- Procedura concorsuale, detta recuperatoria (il cui precedente storico è l’istituto della oratoria disciplinata dagli artt. 819 e ss. del codice di commercio 1882), dalla durata massima di due anni che, a differenza del fallimento, del concordato fallimentare e del concordato preventivo con cessione dei beni (dette procedure liquidative), è diretta non al soddisfacimento dei creditori concorrenti, bensì a ristabilire quelle condizioni, di liquidità e quell’equilibrio gestionale che consentono l’adempimento regolare delle obbligazioni da parte dell’imprenditore. Presupposto oggettivo della procedura non è, quindi, lo stato di insolvenza previsto quale condizione per la dichiarazione di fallimento, o lo stato di crisi previsto per l’ammissione al concordato preventivo secondo l’art. 160 l.f., così come modificato dal d.l. 14.3.2005 n 35, ma una situazione di temporanea difficoltà, di crisi reversibile, comprovata dalla passibilità di risanamento dell’impresa, superata la quale l’imprenditore, persona fisica o società, può chiedere al tribunale competente, quello del luogo ove si trova la sede principale dell’impresa, il controllo della gestione della stessa e dell’amministrazione dei beni, al fine di garantire, nell’interesse dei creditori e della loro par condicio, la conservazione dell’integrità del suo patrimonio. 2.-Il tribunale, al fine dell’ammissione alla procedura, deve ritenere l’imprenditore meritevole del beneficio ed accertare la sussistenza dell’unica condizione oggi richiesta (dovendosi ritenere modificate, dal d.l. 14.3.2005 n. 35, quelle di cui ai nn. 1, 2 e 3 del comma 1 dall’originario art. 160 l.f.), da individuarsi in un piano che può prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dai crediti attraverso qualsiasi forma anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori (o a società da questi partecipate) di azioni, quote, ovvero obbligazioni anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; b) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato a un assuntore (possono costituirsi assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le cui azioni siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato); c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione e interessi economici omogenei. 3.-Il tribunale, se concorrono le condizioni stabilite dalla legge e se ritiene il debitore meritevole, lo ammette alla procedura con decreto non impugnabile, ma ricorribile per cassazione ex art. 111, co, , a 2, Cost., stante il suo contenuto decisorio, il carattere definitivo a la sua inimpugnabilità, provvedendo anche, con il medesimo atto, a delegare un giudice alla procedura, a ordinare la convocazione dei creditori, a nominare il commissario giudiziale e a stabilire lo somma necessaria presunta per l’intera procedura. Entro trenta giorni dalla data del provvedimento i creditori sono chiamati a votare, in una apposita adunanza presieduta dal giudice delegato, in merito alla proposta di amministrazione controllata formulata dall’imprenditore debitore; il giudice delegato, tenuto conto del parere dei creditori intervenuti all’adunanza, nomina un comitato composto da tre o cinque creditori con funzioni di assistenza al commissario giudiziale. Se la maggioranza prescritta (voto favorevole dei creditori che rappresenta la maggioranza dei crediti, esclusi i creditori aventi, diritti di prelazione sui beni del debitore), viene raggiunta si dà corso al procedimento durante il quale ai creditori è preclusa qualsiasi azione esecutiva sui beni dell’imprendi tare. In caso contrario cessano gli effetti del decreto dì ammissione alla procedura e il tribunale, accertata la sussistenza dei presupposti, dichiara il fallimento. 4.-Nell’ipotesi di ammissione alla procedura, il commissario giudiziale e il comitato dei creditori devono denunciare al giudice delegato i fatti che consigliano la revoca dell’amministrazione controllata. Lo stesso giudice, se accerta che la procedura non può essere continuata, promuove dal tribunale la dichiarazione di fallimento, salva sempre la facoltà del debitore di proporre, in entrambe le ipotesi, il concordato preventivo alle condizioni di cui all’art. 160 l.f., al momento modif. dak d, l, n, 35 del 2005 citato.