ALEA
Per alea (in senso giuridico) si intende il rischio che grava sulle parti di un contratto, riguardo al “se” e al “quanto” delle prestazioni da loro dovute. Si considerano aleatori i contratti che sono caratterizzati da una incertezza (al momento della loro conclusione) su tali punti (p.e., i contratti di gioco e scommessa, di assicurazione, di rendita vitalizia). Non basta, invece, a rendere aleatorio un contratto, il rischio che riguarda le possibili variazioni in merito al costo e al valore delle prestazioni delle parti. Questo rischio, che inerisce ad ogni operazione contrattuale, costituisce la c.d. alea normale del contratto, del tutto priva di rilievo se non nel caso in cui sia alterata da avvenimenti straordinari ed imprevedibili e possa pertanto determinare la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità. Accanto ai contratti aleatori, in cui l’incertezza indicata è essenziale alla funzione che il contratto svolge (come negli esempi sopra fatti; si parla allora di alea tipica), vi sono altri contratti che possono diventare aleatori perché le parti convenzionalmente creano a carico di una di esse un rischio che tipicamente non esisterebbe, p.e. pattuendo che l’acquirente debba comunque pagare il prezzo anche se la cosa venduta non venga ad esistenza. Ai contratti aleatori, che sono tali per volontà delle parti o per loro natura, non si applicano le regole sulla rescissione per lesione (art. 1448 c.c.) e sulla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.), perché la eventualità di uno squilibrio tra le due prestazioni rientra nel rischio tipico del contratto o, comunque, viene accettata anche dalla parte che ne subisce le conseguenze.