AIUTI DE MINIMIS
Nel linguaggio comunitario indica gli aiuti di importanza minore, da ultimo disciplinati con il Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 TCE. Si tratta di aiuti che non rientrando nella previsione dell’articolo 87 (ex art. 92), paragrafo 1 del Trattato e sono dispensati dalla procedura di notifica di cui all’articolo 88 (ex art.93), paragrafo 3 del Trattato, a condizione che, ove concessi ad una medesima impresa (escluse quelle appartenenti ad alcuni specifici settori critici) in un determinato arco di tempo (tre anni), non superino un importo prestabilito. Per gli aiuti de minimis si ritiene infatti che il loro importo poco elevato non è tale da falsare o da minacciare di falsare in modo sensibile la concorrenza e da incidere sugli scambi tra gli Stati membri. L’importo massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis è di 100 000 euro su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto de minimis. L’importo comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto de minimis e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dalla Commissione. Esso comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto, indipendentemente dalla sua forma e obiettivo, con l’eccezione degli aiuti all’esportazione. Gli aiuti pubblici da prendere in considerazione ai fini del rispetto del massimale di 100 000 euro sono quelli concessi dalle autorità nazionali, regionali o locali (ma di regola sono erogati nell’ambito di regimi gestiti da enti locali o regionali) a prescindere dal fatto che le risorse provengano interamente dagli Stati membri o che le misure siano cofinanziate dalla Comunità tramite i fondi strutturali, in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). La regola de minimis, benché interessi prioritariamente le PMI, è applicabile a prescindere dalle dimensioni delle imprese beneficiarie (cioè anche alle grandi imprese). Per l’art. 1 del Regolamento (CE) n. 69/ 2001 della Commissione del 12.1.2001, la normativa de minimis non si applica: al settore dei trasporti e alle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato I del Trattato istitutivo dell’Unione Europea; agli aiuti a favore di attività connesse all’esportazione, vale a diregli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costruzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione; agli aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati.