AGGIOTAGGIO
Reato previsto dall’art. 501 c.p. (rialzo e ribasso fraudolento dei prezzi), comunemente denominato aggiotaggio. Consiste nel fatto di colui che, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblichi o altrimenti divulghi notizie false, esagerate o tendenziose o adoperi altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato. Trattasi di delitto di frode, che colpisce l’economia nazionale, punito con la pena della reclusione fino a tre anni e la multa da uno a cinquanta milioni di lire. Le pene si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, quando sia realizzato in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani. Il delitto di aggiotaggio appartiene alla categoria dei reati a consumazione anticipata; infatti, l’avvenuta alterazione del corso dei prezzi esula dalla struttura tipica del reato e costituisce circostanza aggravante. Se il fatto è commesso a un cittadino italiano per favorire interessi stranieri o se dal fatto derivi un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo, le pene previste sono raddoppiate. Trattasi di circostanze aggravanti speciali. Alla condanna segue la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici. L’elemento psicologico è costituito dal dolo che consiste nella consapevolezza e nella volontà di porre in essere il comportamento previsto dalla legge, ma la volontà deve essere rivolta anche a provocare il turbamento nel mercato interno dei valori o delle merci (v. anche: accaparramento).