AGENZIA DI PRESTITO SU PEGNO
Specializzate nell’attività di esercizio del credito pignoratizio (v. pegno), le agenzie di prestito su pegno previste dall’art. 32, comma 2, della l. 10.5.1938 n. 745 sono disciplinate dalle norme sugli intermediari finanziari non bancari iscritti all’elenco generale di cui all’art. 106 del TUBC. Infatti l’art. 155, 3° comma del TUBC afferma proprio la loro qualifica di intermediari finanziari non bancari e, conseguentemente, impone loro l’adeguamento ai requisiti previsti dal medesimo art. 106 citato, entro il 1.1.1995. Ai sensi delle suddette disposizioni, esse devono iscriversiin un apposito elenco tenuto dal Ministero del Tesoro, assumere, in via alternativa, la forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di società cooperativa ed avere un capitale pari a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione della società per azioni. Altri rilevanti obblighi riguardano i requisiti di onorabilità e professionalità delle cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore delegato, di direttore generale e di membro del collegio sindacale, oltre che i requisiti di onorabilità dei soci e degli esponenti. L’attività di concessione di credito su pegno, disciplinata dalla l. 10.5.1938 n. 745, e dal r.d. 25.5.1939 n. 1279, continuava ad essere esercitata peraltro dalle banche a ciò già abilitate precedentemente all’entrata in vigore del TUBC. Successivamente proprio l’art. 48 del TUBC disciplinò la materia. Tale articolo nella sua versione originaria prevedeva che altre banche (oltre a quelle già abilitate precedentemente al t.u.) potessero intraprendere l’esercizio di tale attività, individuando, nell’approntamento delle necessarie strutture e nell’ottenimento di un nulla osta da parte della Banca d’Italia e di una licenza da parte del questore, i requisiti indispensabili. Oggi l’art. 48 riformato dal d.lg. 4.8.1999 n. 342, prescrive che le banche che vogliano intraprendere tale attività si dotino sempre delle necessarie strutture, ma risolve il carico di oneri ulteriori in una semplice comunicazione alla Banca d’Italia. La disposizione appena citata non si applica alle banche che, all’atto della data di entrata in vigore del decreto di riforma, sono già abilitate all’attività di credito su pegno. Sotto il profilo operativo, l’attività di concessione di credito su pegno rientra ormai tra le forme tipiche di credito al consumo. Essa ha perduto, infatti, il carattere della mitezza delle condizioni economiche che l’accompagnavano prima dell’abrogazione dell’art. 1, l. 745/1938, pur conservando il requisito dello scarto tra garanzia e somma mutuata. Non è più ammesso il banco di pegno privato tenuto da una singola persona fisica. V. anche: credito su pegno; licenza per le agenzie di prestito su pegno.