AGENTE DI CAMBIO
Intermediario ufficiale delle borse valori, fino alla riforma dell’intermediazione mobiliare introdotta dalla alla l. 2.1.1991 n. 1. All’agente di cambio era riservata la negoziazione dei titoli in borsa. La riserva è cessata con la legge 1991/1 che ha demandato tale attività alle SIM che possono operare nei mercati regolamentati con propri dipendenti abilitati a seguito di apposito esame e, transitoriamente, anche attraverso agenti di cambio. Poiché non saranno più banditi concorsi per la nomina di agenti di cambio, questi saranno col tempo sostituiti dalle SIM nelle negoziazioni in borsa. Gli agenti di cambio in carica alla data di entrata in vigore della l. 1991/1 hanno potuto optare tra le seguenti alternative: a) assumere la qualità di soci, amministratori o dirigenti di una SIM ed essere iscritti in un ruolo speciale istituito presso il Ministero del Tesoro; b) continuare ad esercitare le attività consentite loro dalle precedenti e ancora vigenti disposizioni di legge. Nel primo caso essi possono svolgere le attività loro consentite dalla legge sulle SIM esclusivamente nell’interesse della società di appartenenza ed essere soci, amministratori o dirigenti soltanto di una delle predette società.Essi restano individualmente assoggettati ai divieti ed alle incompatibilità stabiliti dalle leggi vigenti alla data di entrata in vigore dellal. 1991 n.1. Nel secondo caso a essi continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento concernenti l’attività degli agenti di cambio e i relativi ordini professionali. Gli agenti di cambio sono comunque tenuti all’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 5, 11e 12 della l. 1991/1. Quello degli agenti di cambio è un ruolo ad esaurimento (art. 21, decreto Eurosim 1996/415), in quanto l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento è, ai sensi dell’art.18 del t.u. n. 58, del 1998, riservato alle imprese di investimento e alle banche. Per imprese di investimento si intendono le SIM, le imprese di investimento comunitarie e quelle extracomunitarie. Il legislatore prevede che anche gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art.107 del TUBC, possono essere autorizzati dalla Banca d’Italia all’esercizio di alcuni di tali servizi.