ACCORDO STAND-BY

Impegno di massima in vista di future aperture di credito che, di fatto, potrebbero anche non essere accordate, stipulato tra i paesi membri ed il FMI. I paesi membri del Fondo, oltre a rivolgersi ad esso per ottenere immediata assistenza valutaria in caso di difficoltà legate a squilibri nella bilancia dei pagamenti, possono anche predisporre un accordo stand-by che di norma ha validità per sei mesi, è rinnovabile e comporta il pagamento di una provvigione. Esso può ovviamente essere revocato nel caso in cui il paese beneficiario perda il diritto di avvalersi delle risorse del Fondo. Accordi del genere furono introdotti nel 1952.

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