ACCETTAZIONE BANCARIA
Cambiale tratta (nota anche col nome di carta bancaria) da un imprenditore all’ordine proprio su di una banca che accetta in base a un accordo di credito di firma. L’imprenditore negozia l’accettazione sul mercato anche tra i risparmiatori, direttamente o tramite una società di intermediazione, per procurarsi liquidità. L’accettazione bancaria non serve a creare credito, ma a far circolare un credito già esistente. Con l’accettazione la banca diventa obbligato cambiario anche se in base all’accordo, il vero obbligato resta il traente. La durata dell’accettazione dura di regola da 3 a 12 mesi e alla scadenza l’accettazione viene presentata allo sportello indicato dalla banca accettante per il pagamento. Il traente provvede al riguardo a costituire presso la banca la provvista necessaria, ma possono darsi accordi preventivi tra banca e traente per il rinnovo dell’accettazione, alla scadenza, per un certo numero di volte. La circolazione avviene per girata piena, ma con l’apposizione della clausola senza garanzia per evitare l’azione di regresso tra i successivi giratari (solo la banca e il traente assumono la veste di obbligati cambiari). La negoziazione avviene come operazione di sconto, ossia calcolando il valore attuale del titolo sulla base di un tasso di sconto che varia a seconda dell’importo, della durata e delle qualità personali e professionali del traente. Le accettazioni bancarie possono essere utilizzate per il generico finanziamento dell’impresa o per lo smobilizzo di effetti commerciali a lunga scadenza non bancabili (che vengono depositati a garanzia presso la banca con l’accordo di poter emettere tratte a breve scadenza che la banca accetterà). Quando l’operazione è d’importo molto elevato, interviene normalmente una pluralità di banche accettanti (pool di banche). Raramente la emissione di accettazioni bancarie è fenomeno isolato. Di regola, infatti, essa si inserisce in un più ampio programma concordato con la banca nell’ambito dei limiti di rischio che questa intende assumersi nell’interesse del cliente. L’accettazione bancaria appartiene alla categoria del credito di firma: la banca mediante l’accettazione della cambiale emessa da un proprio cliente, previa autorizzazione, si obbliga, anche cartolarmente e in adempimento dell’obbligazione assunta nei confronti del proprio cliente in forza del “rapporto di base”, a pagare l’importo del titolo a chi si presenterà legittimato. Per il risparmiatore rappresenta un bene di investimento che consente di lucrare un interesse superiore a quello normalmente praticato sui depositi bancari. Quale corrispettivo della prestazione della banca, consistente nell’assunzione dell’obbligazione cartolare, il traente deve corrispondere all’istituto la commissione di accettazione, determinata con riferimento a diversi parametri quali la solvibilità del cliente, la natura dell’operazione cui la accettazione si riferisce oltre che la contingente situazione di mercato. Il cliente-traente è inoltre obbligato a corrispondere alla banca o ad un terzo operatore finanziario la commissione di intermediazione per il collocamento delle accettazioni bancarie presso il pubblico degli investitori. Al momento dell’instaurazione del rapporto e, successivamente, con cadenza periodica, il cliente-traente è tenuto a fornire alla banca accettante notizie ed informazioni sulla propria struttura organizzativa e sulla propria solidità finanziaria inviando anche documentazione di supporto. L’accettazione bancaria si era largamente diffusa tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, fino all’introduzione del trattamento fiscale fissato con d.l. 2.10.1981 n. 546 (conv. con modif. nella l. 1.12.1981 n. 692) che l’ha resa meno conveniente.
Regime fiscale. L’accettazione bancaria è assoggettata all’imposta di bollo dello 0, 1‰ sul valore di emissione. Sugli interessi e sugli altri frutti corrisposti ai possessori di accettazioni bancarie la banca all’atto del pagamento opera una ritenuta del 27% con obbligo di rivalsa (inizialmente 15%: art. 1, 3° comma d.l. 2.10.1981 n. 546 conv. con modif. nella l. 1.12.1981 n. 692 e elevato al 27% dal d.lg. 21.11.1997 n. 461) a titolo di acconto nei confronti di imprenditori, società, enti e stabili organizzazioni commerciali residenti nello Stato, a titolo di imposta in ogni altro caso. Le plusvalenze realizzate mediante cessione delle accettazioni bancarie sono assoggettate a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 12, 50% (art. 5 d.lg. 1997/461).