A PREMIO

La caratteristica dei contratti di borsa a premio è quella di attribuire ad una delle parti, dietro pagamento di un corrispettivo detto appunto premio, la facoltà, che non è altro che un diritto di opzione (art. 1373, c.c.) - da esercitare entro un dato termine o alla scadenza di esso - di acquistare o di vendere determinate attività a un certo prezzo, oppure di riscuotere un importo determinato in base all’andamento di un indicatore di riferimento. Ai contratti di borsa a premio (dont; noch; put; stellage; straddle;spread; strip; strap) precedenti alla riforma introdotta con il cosiddetto decreto Eurosim n. 415, del 1996, successivamente abrogato nel 1998 dal TUF, si aggiungono i contratti options, che in quanto contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari sono, come i futures, destinati alla conclusione nell’IDEM (mercato degli strumenti derivati), in quanto da considerare quali operazioni di pura speculazione. I contratti a premio, nella loro originaria configurazione tecnico-giuridica, sono destinati alla negoziazione in un particolare comparto del mercato di borsa, che è lo MPR (mercato telematico dei contratti a premio).

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