ESPROPRIAZIONE FORZATA DI CRIPTOVALUTE

Tipo voce : Voci enciclopediche
Categorie:   Fintech   |   Regolamentazione e vigilanza   |   Strumenti e mercati finanziari  

Abstract
L’inarrestabile evoluzione tecnologica ha reso possibile la nascita di nuove entità virtuali tra cui le criptovalute, protagoniste - soprattutto negli ultimi anni - di una crescita esponenziale sia per il numero di valute esistenti che per la diffusione tra il pubblico. Occorre sottolineare che solo di recente i legislatori nazionale ed europeo hanno iniziato ad affrontare le complesse sfide giuridiche poste dall’avvento di tali asset digitali (da ultimo, ad esempio, con il regolamento europeo 1114/2023, cd. MiCA).
Tuttavia, finora non è stata prestata adeguata attenzione al tema delle modalità di gestione dei rapporti tra creditore e debitore inadempiente, qualora il patrimonio di quest’ultimo comprenda anche, o solamente, valute virtuali: ciò potrebbe portare a situazioni particolarmente spiacevoli nelle quali il debitore, sfruttando lo “pseudonimato” che riguarda le transazioni di criptovalute, potrebbe disfarsi della liquidità presente nel proprio patrimonio acquistando valute virtuali e, di conseguenza, sottrarsi facilmente alle pretese esecutive del proprio creditore. Preso atto di questo complicato scenario, tale scritto si propone di verificare la possibilità di applicare all’espropriazione di criptovalute, le norme previste dal libro terzo del codice di procedura civile in materia di espropriazione forzata.

1. Introduzione

Al fine di individuare la disciplina applicabile in questa ipotesi è prima di fondamentale importanza capire quale sia la qualificazione giuridica delle criptovalute. Possiamo escluderne l’equiparazione al denaro poiché, secondo la teoria “economica” della moneta, esse non svolgono le funzioni tipiche della moneta, cioè mezzo di scambio, unità di conto e riserva di valore (Rinaldi, 2019): in particolare, le criptovalute possono essere utilizzate come mezzo di scambio ma solo qualora ci sia l’accordo di entrambe le parti; non sono una riserva di valore affidabile poiché non essendo soggette al controllo di un’autorità centrale hanno un tasso di cambio estremamente fluttuante nel tempo e quindi non preservano nel tempo il proprio potere d’acquisto; non sono una buona unità di conto perché è difficile bloccare e quantificare in modo certo il valore di una criptovaluta, di conseguenza esse non possono fungere da misuratore di valore di ogni altro bene e servizio.
Le criptovalute non potrebbero essere equiparate alla moneta neanche qualora si aderisse alla teoria cosiddetta “statalista”, in quanto non sono coniate dallo stato ma da soggetti privati ed in più non traggono valore dalla legge ma dal grado di spontanea accettazione che incontrano sui mercati virtuali (Fauceglia, 2020): infatti, è largamente condivisa l’opinione secondo cui è moneta in senso proprio solo quella alla quale lo Stato attribuisce corso legale - cioè l’efficacia liberatoria dalle obbligazioni pecuniarie di cui all’art. 1277 c.c. - e corso forzoso - cioè l’impossibilità per il creditore di rifiutarla come mezzo di pagamento pena l’irrogazione della sanzione amministrativa ex art. 693 c.p. Inoltre, in ambito europeo lo status dell’Euro come unica moneta avente corso legale è previsto dall’art. 128 TFUE, il cui tenore letterale non lascia alcun margine interpretativo per l’inclusione estensiva tra le monete delle criptovalute, se non previa modifica dello stesso Trattato (Befani, 2019).
La riconducibilità delle criptovalute alla categoria monetaria è stata negata anche dalla giurisprudenza nazionale (ad es. Trib. Verona, 24 gennaio 2017, n. 195; Trib. Firenze, Sez. fall., 21 gennaio 2019, n. 18).
Proseguendo nel nostro tentativo di qualificazione dobbiamo osservare che le criptovalute, nonostante le apparenti analogie di funzionamento, non sono equiparabili neanche alle monete elettroniche. Infatti, nella legislazione europea¹ e nazionale² quest’ultima è definita come un supporto digitale o magnetico che incorpora un credito nei confronti dell’istituto bancario o finanziario della stessa somma di moneta avente corso legale che è stata conferita ai fini della sua emissione: l’esatto contrario di quel che accade con le criptovalute, le quali non sono emesse in cambio di valuta legale e non fanno riferimento ad alcun valore sottostante. Inoltre, l’emissione di moneta elettronica è un’attività riservata, ai sensi dell’art. 114-bis T.U.B., alle banche e agli istituti di moneta elettronica, mentre le criptovalute sono rilasciate nella rete secondo l’algoritmo originario tramite l’attività di mining e liberamente acquistabili da una piattaforma exchange o da privati (Caloni, 2019).
In un primo momento era anche stata proposta l’equiparazione delle criptovalute agli strumenti finanziari disciplinati nel T.U.F.. Nondimeno, molteplici ragioni impediscono di accogliere questa soluzione: innanzitutto perché gli strumenti finanziari sono indicati in modo tassativo dall’art. 1, comma 2, T.U.F. e tra questi non vi rientrano le criptovalute (Gasparri, 2021); a tale argomentazione - di per sé sufficiente - si aggiunge la considerazione che esse, a differenza delle fattispecie elencate nella sezione C dell’allegato I del T.U.F. (valori mobiliari, derivati, quote di organismo di investimento collettivo, etc.) sono prive di sottostante: per cui, anche qualora il Ministero dell’Economia e delle Finanze decidesse di ampliare l’elencazione tassativa degli strumenti finanziari, in applicazione dell’art. 18, comma 5, T.U.F., appare difficile che possa inserire tra questi le rappresentazioni digitali di valore che non solo non assegnano diritti nei confronti delle società emittenti, al contrario delle azioni e delle obbligazioni, ma che addirittura siano privi di qualsiasi sottostante di riferimento, come invece accade per i derivati finanziari (Foresta, 2024).
Tuttavia, se è indubbia la non riconducibilità delle criptovalute nell’ambito degli strumenti finanziari, nulla impedisce di tentare un loro inquadramento tra i prodotti finanziari di cui all’art. 1, comma 1, lettera u), T.U.F., ed in particolare all’interno della sottocategoria che si riferisce a «qualsiasi investimento di natura finanziaria».
Infatti, la Consob in varie comunicazioni ha specificato che per prodotto finanziario si intendono operazioni negoziali strutturate dall’offerente in modo da comprendere l’utilizzo di capitale, l’assunzione di un rischio direttamente connesso al suo impiego e la promessa o aspettativa di un rendimento (Consob, 2019).
Per tali ragioni, la mera vendita di criptovaluta senza pubblicizzare la possibilità di ottenere dei rendimenti finanziari non costituirà offerta al pubblico di prodotti finanziari; al contrario, l’eventuale svolgimento di campagne pubblicitarie che pongono una particolare enfasi sulla redditività dell’investimento effettuato acquistando criptovalute potrebbe connotare la causa concreta dell’acquisto in termini di investimento finanziario (Gasparri, 2021). Alla luce di queste considerazioni può comprendersi la decisione delle sezioni penali della Cassazione che hanno ritenuto le criptovalute qualificabili come prodotti finanziari, con la conseguenza che il mancato rispetto degli artt. 94 ss. T.U.F. relativi all’offerta al pubblico di prodotti finanziari comporta la riconducibilità di tale condotta al reato di abusivismo finanziario di cui all’art. 166, comma 1, lett. c), T.U.F. (ad es. Cass. Pen., Sez. II, 10 novembre 2021 n.44337; Cass. Pen., Sez. II, 22 novembre 2022, n. 44378).
È opportuno, però, specificare che la criptovaluta è un bene, mentre prodotto finanziario è semmai il contratto che le abbia ad oggetto come bene da scambiare e che contenga specifiche clausole che oggettivizzino nello schema negoziale la causa di investimento (Guastadisegni, 2022).
A questo punto, si deve trattare della teoria che ha riscosso maggiori consensi non solo in dottrina ma anche in giurisprudenza (es. Trib. Firenze, Sez. fall., 21 gennaio 2019, n. 18; Trib. Brescia, 25 luglio 2018, decreto n. 7556), cioè la riconducibilità delle criptovalute nella categoria di “bene” in senso giuridico, di cui all’art. 810 c.c., in quanto «cose che possono formare oggetto di diritti». I termini “cose” e “beni” si pongono in un rapporto di genere a specie sicché non tutte le cose che esistono nell’universo sono beni ma solo quelle che siano suscettibili di appropriazione esclusiva e che inoltre siano utili a soddisfare un bisogno umano (Giuliano, 2021).
Tale definizione si attaglia agli assets digitali senza difficoltà (Gentili, 2023). Infatti, il meccanismo della crittografia a chiave pubblica permette al solo possessore della chiave privata di appropriarsi e disporre delle criptovalute; inoltre esse sono dotate di patrimonialità, cioè dotate di valore economico che dipende dalla domanda e offerta che si generano all’interno del mercato globale nel quale sono scambiate (Fauceglia, 2020); infine alcune di esse, come i bitcoin, sono ontologicamente scarse proprio come i beni, poiché vengono emesse in un numero predefinito e non ampliabile (Foresta, 2024).
I maggiori dubbi circa tale inquadramento potrebbero sorgere qualora si aderisse alla nozione cosiddetta “fisicalista”, per cui è “cosa” solo ciò che è dotato di corporalità: ciò porterebbe a negare alle criptovalute la natura di bene giuridico. Si tratta però di un orientamento che oggi appare anacronistico, considerando che il progresso scientifico e tecnologico, rendendo percepibile ciò che prima non esisteva, ha portato ad abbandonare la concezione della cosa basata sulla corporeità, per riferirsi a una qualsiasi entità, anche incorporale, potenzialmente idonea ad essere oggetto di diritti e di generare interessi umani giuridicamente rilevanti (Caloni, 2019).
Ancora, la riconducibilità delle valute virtuali nella categoria dei beni immateriali, è contestata da chi ritiene che questi ultimi siano una categoria chiusa e quindi non esisterebbe un bene giuridico immateriale se il legislatore non prevedesse su di esso una situazione giuridica soggettiva attiva (De Luca, Passaretta, 2020). Tuttavia, ci sembrano condivisibili le osservazioni di chi mette in dubbio l’esistenza nel nostro ordinamento di un principio di tipicità dei beni immateriali sottolineando non solo che esso non è mai stato codificato espressamente, ma anche che la ratio sottesa a tale assunto è quella di salvaguardare il bilanciamento operato dal legislatore tra l’interesse del titolare del bene al godimento esclusivo del frutto della propria opera intellettuale e l’interesse del pubblico alla libera circolazione delle idee: bilanciamento necessario poiché il consumo delle res incorporales è non escludibile e non rivale. È chiaro come questo principio, qualora esistesse, non può trovare applicazione per le criptovalute che non sono creazioni intellettuali e il cui consumo è privo dei caratteri di non escludibilità e non rivalità, atteso che le criptovalute restano nella disponibilità esclusiva del titolare delle stesse (Ainora, 2022).
Tra l’altro, anche dando per assodata l’esistenza nel nostro ordinamento di un principio di tipicità dei beni immateriali, tali critiche potrebbero facilmente superarsi osservando che il legislatore con la definizione introdotta dal d. lgs. n. 90 del 2017, che definisce la criptovaluta anche come mezzo di scambio, ha attribuito ad esse dignità di bene giuridico: ciò in quanto una determinata entità può essere un mezzo di scambio (suscettibile di essere venduta e acquistata) soltanto se è, ancor prima, un bene in senso giuridico; inoltre, oggi, anche il Regolamento europeo cd. MiCAR prevede che la cripto-attività possano essere oggetto di acquisizione, vendita, deposito, custodia: risulta quindi difficile sostenere che l’ordinamento non preveda meccanismi di circolazione e attribuzione di tali entità; infine, anche le criptovalute sono dotate di estensione spaziale, sebbene microscopica, poiché in ogni nodo è conservata la copia della blockchain su cui esse sono registrate occupando una certa quantità della memoria hardware del computer (ad oggi quasi 180 GB), in sostanza sono dotate di corporalità per cui rientrerebbero anche in una interpretazione più restrittiva del termine “cosa” (Gasparri, 2021).

2. Pignorabilità delle criptovalute

Al fine rispondere al quesito circa possibilità di espropriare o meno le criptovalute, dobbiamo preliminarmente verificare se le criptovalute siano o meno oggetto di responsabilità patrimoniale e cioè che si tratti, ai sensi degli artt. 810 e 2740 c.c., di beni che appartengano al debitore.
La risposta è senz’altro affermativa poiché, alla luce di un’interpretazione evolutiva, le criptovalute sono beni dotati di rilevanza economica e idonei ad essere ricompresi all’interno del patrimonio del debitore (Gentili, 2023). Una soluzione contraria si porrebbe in contrasto non solo con il secondo comma dell’art. 2740 c.c. secondo cui ogni limitazione di responsabilità patrimoniale deve essere espressamente prevista dalla legge - con la conseguenza che una lacuna normativa relativa alla disciplina delle criptovalute impone di concludere per la loro pignorabilità - ma anche con l’art. 24 della Costituzione secondo cui, in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale, le disposizioni di legge vanno interpretate in modo da garantire al creditore tutto ciò che gli spetta (Finocchiaro, 2019).
A questo punto, occorre individuare la procedura applicabile. Essendo le criptovalute delle entità virtuali, il pignoramento deve guardare agli strumenti con i quali esse si “manifestano” nella realtà. Ciò porta a distinguere, in punto di disciplina applicabile, tra espropriazione mobiliare presso il debitore o espropriazione presso terzi, a seconda che il controllo delle chiavi crittografiche, con le quali si possono effettuare le transazioni all’interno della blockchain, sia rispettivamente in capo al debitore - tramite un hardware wallet (dispositivo elettronico fisico che permette di conservare le chiavi d’accesso offline), paper wallet (un semplice foglio di carta) o software wallet (un programma installabile su qualsiasi computer o smartphone) - o in capo ad un terzo intermediario presso cui il debitore sia titolare di un web/online wallet.
Si è anche sostenuto che nel caso in cui il creditore procedente fosse certo che il debitore detenga criptovalute in un dato device che si trova nella sua disponibilità, allora si potrà procedere con l’esecuzione forzata in forma specifica mediante consegna del dispositivo di memorizzazione delle chiavi (Canella, 2021). A dire il vero, non si comprendono le ragioni di una tale affermazione dato che l’ipotesi che in questa sede consideriamo è quella in cui il titolo esecutivo in base al quale viene avviata l’esecuzione forzata attribuisca al creditore il diritto a ricevere una somma di denaro dal debitore: quindi la procedura esecutiva da utilizzare per portare ad esecuzione tale diritto di credito pecuniario non può che essere quella dell’espropriazione forzata.
Il primo grande problema che ci si trova ad affrontare quando si discute di esecuzione forzata su questa tipologia di beni è di tipo pratico, cioè conoscere, prima o dopo l’inizio dell’azione esecutiva, se il debitore sia o meno titolare di criptovalute ed eventualmente dove queste sono custodite: già il termine “cripto” richiama l’esistenza di una valuta “nascosta”, inoltre chi compie transazioni sulla blockchain solitamente si avvale di pseudonimi per celare la reale identità. Tale problema di “localizzazione” del bene da pignorare potrebbe anche non porsi qualora il creditore sappia già che il debitore è titolare di criptovalute e il luogo di custodia delle stesse: ciò può accadere, ad esempio, perché glielo ha confessato il debitore, o ha ricevuto da quest’ultimo un precedente pagamento in criptovalute tramite un exchange presso il quale il debitore ha anche depositato le stesse, oppure perché il debitore esercita un’attività d’impresa che accetta pagamenti in criptovalute.
Al di fuori di queste ipotesi è necessario applicare le norme che permettono al creditore di conoscere la effettiva composizione del patrimonio del debitore.
In particolare, ai sensi del quarto comma dell’art. 492 c.p.c., quando i beni pignorati risultano insufficienti alla soddisfazione del creditore o per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione, l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione. Quindi il debitore, in questa occasione, potrebbe dichiarare di essere titolare di criptovalute e specificare se le chiavi crittografiche sono conservate da esso stesso o da un terzo fornitore di servizi di web/online wallet: anche per evitare l’eventuale sanzione penale di cui all’art. 388 c.p., comma 6, semmai si scoprisse la falsità della sua dichiarazione.
Riteniamo che ciò difficilmente avverrà nell’ipotesi in cui il debitore abbia acquistato criptovalute proprio per eludere le pretese creditorie; tuttavia, qualora accadesse l’ufficiale giudiziario dovrà redigere processo verbale e le criptovalute si considereranno pignorate dal momento della dichiarazione, con l’ulteriore necessità che l’ufficiale giudiziario acceda ai luoghi in cui si trovano i wallets che contengono le chiavi crittografiche per disporne la custodia ai sensi dell’art. 520 c.p.c. Quando tale luogo è compreso in un altro circondario, trasmette copia del verbale all’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Invece, se il debitore indica la presenza nel proprio patrimonio di criptovalute che sono custodite da terzi intermediari, ai sensi dell’art. 492 c.p.c., comma 5, trattandosi di «cose mobili che sono in possesso di terzi» il pignoramento si considererà perfezionato nei confronti del debitore al momento della dichiarazione, nei confronti del terzo al momento della notificazione dell’atto di pignoramento di cui all’art. 543 c.p.c..
Nel caso in cui il debitore sia un imprenditore commerciale, ai sensi del settimo comma, dell’art. 492 c.p.c., l’ufficiale giudiziario su istanza del creditore procedente, invita il debitore a indicare dove sono tenute le scritture contabili che verranno esaminate da un commercialista, un avvocato o un notaio (iscritti nell’elenco, ex art. 179-ter disp. att. c.p.c., dei professionisti cui sono delegabili le operazioni di vendita forzata) al fine di individuare cose utilmente pignorabili: pensiamo, ad esempio, ad una società titolare di criptovalute che risultino dal bilancio. Riteniamo che questa sia l’ipotesi che potrebbe verificarsi con maggiore frequenza e che, tra l’altro, dovrebbe rendere più semplice la localizzazione delle criptovalute da pignorare, in quanto le loro modalità di custodia risulterebbero dalle scritture stesse.
Una terza possibilità sarebbe quella della ricerca con modalità telematiche dei beni del debitore ex art. 492-bis c.p.c., ai cui sensi l’ufficiale giudiziario può accedere all’Anagrafe tributaria e alle banche dati degli enti previdenziali al fine di far emergere l’esistenza di crediti del debitore o cose di quest’ultimo ma nella disponibilità di terzi.
Al di là di questa ipotesi, sembra difficile immaginare che il giudice dell’esecuzione possa nominare un esperto informatico incaricato di analizzare la blockchain al fine di individuare eventuali criptovalute detenute dal debitore: infatti, tali indagini richiedono la conoscenza di un indirizzo di criptovalute certamente riconducibile al debitore in modo da seguire, da questo punto di partenza, il flusso delle transazioni; inoltre, si tratta di attività dai costi elevati, di cui è difficile pensare che si faccia carico il creditore, a meno che non si debba recuperare un credito di notevole importo (Ainora, 2022).
Come ultimo scenario, la scoperta di criptovalute nel patrimonio del debitore potrebbe avvenire anche in modo fortuito ad opera dell’ufficiale giudiziario che, nel corso di un pignoramento mobiliare presso il debitore può ricercare le cose da pignorare, ex art. 513 c.p.c., nella casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, o sulla sua persona. In tali circostanze, l’ufficiale giudiziario potrebbe reperire i dispositivi che consentono di disporre delle criptovalute: ad esempio il paper wallet dove sono trascritte le chiavi private o l’hardware wallet conservato insieme ad appunti nei quali il debitore abbia annotato la seed phrase³ o la password per sbloccare il dispositivo. Al fine di negare la pignorabilità di tali appunti, non si ritiene invocabile l’art. 514 c.p.c., numero 6, che vieta il pignoramento di scritti di famiglia e manoscritti, poiché la ratio della norma è quella di escludere il pignoramento di beni con un modesto valore economico ma elevato valore affettivo per il debitore, ipotesi che non ricorre nel caso di specie (Ainora, 2022).
L’ufficiale giudiziario negli stessi luoghi può anche reperire strumenti informatici ad esempio il computer o lo smartphone tramite cui il debitore accede al suo software wallet. In questi casi si ritiene che l’ufficiale giudiziario, applicando analogicamente l’art. 513, comma 2, c.p.c., il quale si riferisce all’apertura di porte, ripostigli e recipienti, potrebbe “esplorare” il computer o lo smartphone per verificare se all’interno è custodito il software wallet del debitore, ovviamente assistito da un esperto informatico (Gentili, 2023).
Tuttavia, tali ipotesi appaiono di assurda e irrealistica realizzazione (Finocchiaro, 2019), data la facilità con cui tali dispositivi sono occultabili agli occhi dell’ufficiale giudiziario che procede alla ricerca dei beni mobili da pignorare e la difficoltà per lo stesso ufficiale non esperto di tali tecnologie a riconoscere alla semplice vista un wallet di criptovalute. Inoltre, non sembra meritevole di condivisione l’opinione di chi ritiene ricorrere la fattispecie di impignorabilità relativa al cellulare o al computer su cui sia installato il wallet, qualora sia uno strumento indispensabile all’esercizio dell’attività lavorativa e ricorrano i requisiti dell’art. 515 c.p.c. (Ainora, 2022): infatti, oggetto del pignoramento non è il dispositivo in sé, che resterà nella disponibilità del debitore, ma il wallet che è custodito all’interno.

3. La custodia

Le complicazioni che si incontrano in questa procedura esecutiva non finiscono qui. Infatti, anche qualora si accertasse la presenza di criptovalute nel patrimonio del debitore, per perfezionare il pignoramento è necessario sottrarle alla sua disponibilità e sottoporle a custodia.
Tale operazione risulta relativamente semplice nei casi in cui dall’analisi dei dispositivi rinvenuti presso i luoghi appartenenti al debitore o dalle ricerche effettuate emerga la presenza di depositi di criptovalute presso un prestatore di servizi di online wallet. In tali ipotesi, trattandosi di «cose del debitore che sono in possesso di terzi» ai sensi dell’art. 543 c.p.c., troverà applicazione la disciplina dell’espropriazione forzata presso terzi. Di conseguenza, non si pongono particolari problemi di accesso alle chiavi crittografiche, ma per perfezionare il pignoramento è sufficiente notificare l’atto di pignoramento (oltre che al debitore) al terzo che da questo momento sarà custode delle criptovalute, nei limiti indicati dall’art. 546 c.p.c., primo comma⁴.
Pertanto, l’eventuale restituzione delle criptovalute al debitore non sarà per lui liberatorio ai sensi dell’art. 2917 c.c., in aggiunta il wallet provider si esporrà alla sanzione penale dell’art. 388, comma 6, c.p.⁵: in sostanza, quest’ultimo dal momento della notificazione dell’atto di pignoramento dovrà rendere indisponibile per il debitore l’ammontare di criptovalute pignorate, al pari di quanto fa l’istituto bancario con le somme depositate in un conto corrente.
Ben più difficile è sottrarre alla circolazione le criptovalute nell’ipotesi in cui le chiavi crittografiche siano custodite dallo stesso debitore tramite i cd. non-custodial wallet. Trovando applicazione la disciplina dell’espropriazione mobiliare presso il debitore, alla custodia delle criptovalute si procederà applicando analogicamente l’art. 520 c.p.c., comma 1, il quale prevedendo che «i titoli di credito e gli oggetti preziosi pignorati sono custoditi nei modi che il giudice dell’esecuzione determina», lascia completa libertà al giudice di determinare le modalità di custodia più appropriate alla tipologia di beni (Finocchiaro, 2019).
Tra l’altro, è fondamentale che la custodia delle criptovalute venga disposta il più rapidamente possibile e non ci si limiti alla custodia del dispositivo fisico nel quale sono conservate le chiavi, perché se il debitore si ricordasse o fosse in possesso della seed phrase potrà accedere alle criptovalute mediante un altro portafoglio e disporne liberamente determinando il venir meno dell’oggetto del pignoramento: un atto di disposizione delle criptovalute - che tramite una piattaforma exchange può perfezionarsi in pochi secondi o minuti - a terzi in buona fede sarà pienamente efficace, ai sensi dell’art. 2913 c.c. e porterà il processo esecutivo ad estinguersi per sopravvenuta mancanza del bene pignorato applicando analogicamente l’art. 164-bis disp. att. c.p.c. (Ainora, 2022), sebbene esporrà il debitore alla sanzione del 388 c.p., comma 6.
Nello specifico, la modalità più opportuna per custodire in modo sicuro tali beni sembra essere quella della nomina di un esperto informatico che converta immediatamente le criptovalute in moneta da depositare presso un conto corrente intestato al Tribunale (Ainora, 2022). Tale procedura, talvolta seguita nell’ambito dei sequestri di criptovalute nel corso di procedimenti penali, presenta due innegabili vantaggi: da un lato evita il rischio di un possibile crollo del valore delle criptovalute pignorate da cui deriverebbe l’estinzione per infruttuosità dell’azione esecutiva, dall’altro diviene molto più agevole la fase di liquidazione perché trattandosi di denaro non si dovrà richiedere la vendita forzata, ma procedere direttamente alla ripartizione del ricavato ex art. 529 c.p.c..
Un’alternativa è quella di trasferire le criptovalute in un wallet (che a sua volta può essere custodial o non-custodial) intestato all’ufficio giudiziario, prendendo misure idonee ad impedire che chi ha partecipato a tale operazione possa visionare, usare o ricostruire a posteriori le chiavi digitali, le quali devono essere depositate in un luogo sicuro, insieme ai titoli ed oggetti preziosi pignorati (Finocchiaro, 2019).
Tuttavia, è importante ricordare che sia la conversione immediata delle stesse in valuta fiat, sia il loro trasferimento dal portafoglio del debitore a quello della procedura esecutiva, richiedono un passaggio preliminare. Ciò, porta al secondo rilevante ostacolo di questa forma di espropriazione: considerando che non è possibile per un’autorità esterna che non sia a conoscenza delle chiavi crittografiche di intervenire nella catena dei blocchi, bisogna capire come entrare nella disponibilità della chiave privata, della seed phrase o della password che permette di accedere all’hardware wallet o software wallet, senza la collaborazione del debitore (Murino, 2021).
In realtà, sembrerebbe non esserci alcuna possibilità poiché se le chiavi crittografiche sono state correttamente generate è impossibile decriptarle (Balthazor, 2019): per cui, a meno che durante la ricerca delle cose da pignorare non le si rinvenga (ingenuamente) appuntate su smartphone o pc del debitore, oppure siano indicate nelle scritture contabili nel caso di imprenditore commerciale ex art. 492, comma 7, c.p.c., l’ufficiale giudiziario non può far altro che interpellare quest’ultimo affinché indichi i beni, le modalità informatiche per accedervi, ed eventualmente i soggetti presso i quali sono accessibili, ex articolo 492, comma 4, c.p.c., avvertendolo della sanzione penale per inottemperanza (Gentili, 2023).
Tuttavia, occorre evidenziare che se è difficile pensare ad un debitore che riveli all’ufficiale giudiziario di detenere criptovalute a seguito dell’invito ad indicare altri beni utilmente pignorabili, altrettanto difficile è immaginare un debitore che attenda con trepidazione l’invito dell’ufficiale giudiziario a rivelargli le chiavi crittografiche (Murino, 2021).
Ove il debitore esecutato non collabori, è stata ipotizzata l’applicazione analogica dell’art. 513, comma 2, c.p.c., ai cui sensi l’ufficiale giudiziario può vincere la resistenza del debitore richiedendo «l’assistenza della forza pubblica», rivolgendosi alla Polizia Postale e delle Comunicazioni o al Nucleo Tecnologico della Guardia di Finanza che possono essere in possesso delle capacità e dei mezzi tecnologici necessari per acquisire le necessarie chiavi digitali. Allo stesso tempo però, si è riconosciuta l’irrealizzabilità di una tale circostanza sia perché esula dai compiti normativamente ed espressamente assegnati a questi enti, ma anche perché non si può non dubitare seriamente, vuoi della concreta disponibilità di questi, vuoi della convenienza in termini di costi/benefici (Finocchiaro, 2019).
De iure condito, quindi, si ritiene che l’unica opzione che resta al creditore in caso di mancata rivelazione delle chiavi da parte del debitore, è la richiesta al giudice, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., di adottare una misura cautelare con la quale si condanna il debitore a rivelare le chiavi crittografiche con l’ulteriore richiesta di prevedere nello stesso provvedimento, ex art. 614-bis c.p.c., una misura coercitiva indiretta per l’esecuzione di tale obbligo di fare infungibile, funzionale al buon esito dell’esecuzione forzata: in breve, condannare il debitore a pagare una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di consegna delle chiavi crittografiche che permettono di disporre delle criptovalute.
Con l’avvertimento che, in applicazione del criterio del «vantaggio per l’obbligato derivante dall’inadempimento dell’obbligazione principale» di cui al 614-bis, comma 3, c.p.c., la sanzione deve essere determinata dal giudice in modo tale che la sua irrogazione comporti al debitore un pregiudizio maggiore rispetto a quanto perderebbe, dal punto di vista patrimoniale, a rivelare le chiavi di accesso (Ainora, 2022). In caso contrario, cioè qualora il patrimonio digitale del debitore sia di gran lunga superiore rispetto al quantum della sanzione, l’astreinte mancherebbe di persuasività. Inoltre tra le «ogni altra circostanza utile» che potranno essere considerate dal giudice in sede di determinazione dell’ammontare della misura coercitiva indiretta ricadrà anche l’incapienza aliunde del patrimonio ulteriore del debitore, cioè l’importo dell’astreinte sarà inversamente proporzionale ai beni aggredibili presenti nel patrimonio del debitore (Murino, 2021).
A proposito, si fa notare che solo un provvedimento emesso inaudita altera parte eviterà un esito infausto della procedura. Infatti, la notificazione del precetto prevista dall’art. 480 c.p.c. darà al debitore tutto il tempo per occultare le criptovalute, mentre il riferimento al combinato tra gli artt. 700 e 614-bis c.p.c. permette di richiedere la condanna al facere infungibile inaudita altera parte ex art. 669-sexies, così cercando di scongiurare il rischio che il debitore nelle more della scadenza del termine indicato nel precetto (non inferiore a dieci giorni), possa occultare le criptovalute (Murino, 2021).

4. La liquidazione

Con riguardo alla fase liquidatoria del processo di espropriazione forzata avente ad oggetto criptovalute, deve innanzitutto escludersi la possibilità per i creditori di richiederne la distribuzione ai sensi dell’articolo 529, comma 1, c.p.c., vista l’impossibilità di equipararle al denaro. Al contrario, si può ritenere che qualora il pignoramento avesse ad oggetto criptovalute dotate di un mercato abbastanza ampio da poter affermare che si sta trattando di «cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato», il creditore procedente o uno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiederne, in applicazione dell’art. 529, comma 2°, c.p.c., l’assegnazione per un valore pari a quello di mercato, cioè pari a quello risultante da uno dei vari exchange nei quali tali criptovalute vengono scambiate (Finocchiaro, 2019).
Tale soluzione non può trovare applicazione nell’ipotesi – in realtà di difficile verificazione considerando che negli exchange sono presenti anche criptovalute del valore di pochi centesimi - in cui le criptovalute pignorate non siano abbastanza diffuse da avere una quotazione pubblica. In questi casi sarà necessario seguire le regole della vendita di cose mobili ex artt. 529 ss. c.p.c.
Viceversa, in difetto di istanze di assegnazione, sempre su richiesta del creditore procedente o intervenuti di titolo esecutivo, si dovrebbe procedere alla vendita forzata delle criptovalute. Ai sensi della disposizione generale dell’art. 503 c.p.c., il giudice dell’esecuzione deve disporre la vendita senza incanto, preferendo l’incanto (cioè con offerte successive in aumento) solo quando si ritenga probabile in tale modo la vendita ad un prezzo superiore della metà del valore del bene determinato ai sensi dell’art. 518 c.p.c. Considerando però la particolarità del bene di cui si tratta e la facilità con la quale esso può essere venduto, nel caso di criptovalute che siano “quotate” negli exchange si ritiene che nella procedura esecutiva le criptovalute pignorate possano essere vendute direttamente: stando a quanto previsto dall’art. 503 c.p.c. e viste le competenze tecnologiche necessarie per disporre delle criptovalute, è prevedibile che il giudice dell’esecuzione affiderà lo svolgimento delle operazioni di vendita ad un commissionario esperto informatico che sia in grado di utilizzare le piattaforme nelle quali le valute virtuali possono essere vendute.
Infine, con riguardo alla specifica ipotesi del pignoramento di un web/online wallet, da ricondursi alla disciplina dell’espropriazione forzata presso terzi, è stata ritenuta possibile l’applicazione dell’art. 553 c.p.c. Il primo comma prevede l’assegnazione delle somme esigibili immediatamente o in un termine non superiore a novanta giorni; il secondo comma prevede la possibilità per i creditori, previo accordo, di domandare l’assegnazione, ove il credito sia da ritenersi inesigibile, ipotesi che ricorrerebbe con riguardo alle criptovalute, ove difettino le chiavi crittografiche (Ainora, 2022). Tuttavia, questa soluzione non ci sembra condivisibile. Infatti, l’art. 553 c.p.c. trova applicazione nel caso in cui oggetto di espropriazione sia un credito di somme di denaro che il debitore esecutato vanta nei confronti del terzo espropriato. Al contrario le criptovalute sono da considerare come un bene del debitore ma in possesso del terzo wallet provider presso il quale sono “depositate”. Pertanto, analogamente a quanto avverrebbe se il bene pignorato fosse un qualsiasi bene depositato presso il terzo, la norma da applicare è l’art. 552 c.p.c. ai sensi del quale il giudice dell’esecuzione deve provvedere alla vendita forzata o assegnazione di cose mobili secondo l’art. 529 c.p.c. ss., trattati in precedenza. In sostanza, si procederà in modo equivalente ai casi nei quali siano state pignorate criptovalute le cui chiavi siano state custodite direttamente dal debitore.

5. Conclusione

Al termine di questa trattazione, appare evidente che la tecnologia si evolve più rapidamente rispetto al diritto e che la nascita di nuove entità digitali abbia portato all’emersione di nuovi problemi forieri di disorientamento sia per il legislatore che per gli operatori del diritto. L’approccio a questi problemi non è stato adeguato. Infatti, al cambiamento nella composizione del patrimonio del debitore non ha corrisposto un adeguamento delle disposizioni che riguardano l’esecuzione forzata, sebbene nel codice di procedura civile sopravvivano norme di rilevanza assolutamente marginale quali, ad esempio, gli artt. 516, comma 2, e 531, comma 2, dedicati all’espropriazione dei bachi da seta (Murino, 2021). D’altro canto, il debitore potrebbe ravvisare nell’inadeguatezza degli strumenti processuali vigenti un incentivo all’utilizzo delle valute virtuali come strumento di elusione delle pretese creditorie, sebbene ciò comporti il rischio di vedere depauperato il proprio patrimonio data l’estrema volatilità delle stesse.
Se questo è vero, abbiamo anche avuto modo di dimostrare che si tratta di problemi nuovi ma di natura “tecnica” e non “giuridica”, e che riguardano (soprattutto) l’individuazione delle criptovalute e l’acquisizione delle chiavi crittografiche senza la spontanea collaborazione del debitore.
Preso atto di queste difficoltà, de iure condendo si auspica un intervento del legislatore affinché introduca, in funzione general-preventiva, magari proprio nell’art. 492, comma 4, c.p.c., un ulteriore obbligo per il debitore esecutato, il cui mancato rispetto sarà sanzionato penalmente, di rivelare all’ufficiale giudiziario le proprie chiavi digitali al fine di consentire il pignoramento anche delle criptovalute (Finocchiaro, 2019). In questo modo si potrebbe risolvere sia il problema dell’individuazione delle criptovalute che dell’acquisizione delle relative chiavi crittografiche e incentivare il debitore ad una collaborazione spontanea nei confronti della procedura esecutiva, in mancanza della quale le criptovalute si rivelano essere beni sottratti de facto alla responsabilità patrimoniale. Inoltre, riteniamo necessario che in ogni tribunale vi sia almeno un ufficiale giudiziario addetto ai pignoramenti mobiliari che sia formato in modo da saper riconoscere nel corso dell’accesso nei luoghi appartenenti al debitore, ai sensi dell’art. 513 c.p.c., un hardware o paper wallet e distinguerli da una semplice pendrive o da un foglio contenente appunti privi di valore.
Alla luce di quanto detto finora, pare difficile condividere l’opinione di chi ha sostenuto che, in base all’art. 517, comma 2, c.p.c., il pignoramento delle criptovalute sarebbe da preferire ad altri beni presenti nel patrimonio del debitore in quanto «di sicura realizzazione» (Finocchiaro, 2019). Infatti, l’art. 517, comma 1, c.p.c., tra i criteri che si devono seguire nella scelta delle cose da pignorare inserisce anche quello della «facile e pronta liquidazione»: tuttavia, per le ragioni già viste, nei casi in cui non si conoscano le chiavi crittografiche non può certamente parlarsi di “facile liquidazione”. Allo stesso modo, va esclusa la riconducibilità delle stesse sia all’interno della nozione di «denaro» che di «titoli di credito». Di conseguenza, ancora oggi, l’ufficiale giudiziario incaricato del pignoramento mobiliare presso il debitore dovrà senz’altro preferire il pignoramento di altri beni rispetto alle criptovalute.

¹ Dir. 46/2000/CE (Electronic Money Directive 1); Dir. 110\2009\CE (Electronic Money Directive 2); Dir. 2018/843/UE (modifica della IV Direttiva antiriciclaggio)
² Art. 1, comma 2, lett. h-ter, T.U.B.
³ Cioè un elenco di 12 - 18 - 24 parole diverse tra di loro, che ordinate secondo una precisa sequenza permette di disporre delle criptovalute in sostituzione della chiave privata
⁴ Comma modificato per ultimo dall'art. 25, comma 1, lettera a) del d.l. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla l. 29 aprile 2024, n. 56, che assoggetta al terzo gli obblighi del custode nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro
⁵ Ai cui sensi «Si applicano […] la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto [cioè la sottrazione di cose soggette a pignoramento] è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa»

Bibliografia

AINORA I., Criptovalute e tutela dei creditori, Rivista dell’esecuzione forzata, n. 4, 1 ottobre 2022, p. 943
A. W. BALTHAZOR, The Challenges of Cryptocurrency Asset Recovery, FIU Law Review, 2019, Volume 13, Number 6, pp. 1208-1235
G. BEFANI, Contributo allo studio sulle criptovalute come oggetto di rapporti giuridici, Il diritto dell’economia, n. 100 (3 2019), pp. 381-421
A. CALONI, Bitcoin: profili civilistici e tutela dell’investitore, Rivista di Diritto Civile, n. 1, 1 gennaio 2019, p. 159
M. G. CANELLA, Esecuzione forzata su criptovaluta: qualche idea e nessuna certezza, in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, fasc.1, 1 marzo 2021, pag. 235 ss.
CONSOB, Le offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività, documento per la discussione, 19 marzo 2019, p 5, www.consob.it
N. DE LUCA, M. PASSARETTA, Le valute virtuali: tra nuovi strumenti di pagamento e forme alternative d’investimento, Le Società, n. 5, 1 maggio 2020, p. 566
EUROPEAN CENTRAL BANK, Virtual Currency Scheme, 21 ottobre 2012, www.ecb.europa.eu
D. FAUCEGLIA, La moneta privata. Le situazioni giuridiche di appartenenza e i fenomeni contrattuali, Contratto e Impresa, n. 3, 1 luglio 2020, p. 1253
G. FINOCCHIARO, Le cripto-valute come elementi patrimoniali assoggettabili alle pretese esecutive dei creditori, Rivista di Diritto Processuale, n. 1, 1 gennaio 2019, p. 86
D. FORESTA, Le operazioni circolatorie di bitcoin. Criptovalute, criptofinanza o... criptoscommessa?, Osservatorio del diritto civile e commerciale, Fascicolo 2, dicembre 2024, pp. 431 - 466
G. GASPARRI, Riflessioni sulla natura giuridica del bitcoin tra aspetti strutturali e profili funzionali, 2 dicembre 2021, www.dirittobancario.it
A. GENTILI, Ricchezza digitale e responsabilità patrimoniale, Contratto e Impresa, n. 4, 1 ottobre 2023, p. 1019
M. GIULIANO, Le risorse digitali nel paradigma dell’art. 810 cod. civ. ai tempi della blockchain. Parte prima, La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, n. 5, 1 settembre 2021, p. 1214
M. GUASTADISEGNI, Criptovaluta e prodotto finanziario: l’eterno ritorno della causa negoziale, Danno e Responsabilità, n. 4, 1 luglio 2022, p. 492
F. MURINO, La responsabilità patrimoniale, il patrimonio (anche societario) costituito da asset digitali e il problema del pignoramento, in G. Cassano et al. (a cura di), Nuovi strumenti digitali in ambito finanziario, Banche, intermediari e fintech, Varese, Giuffrè, 2021
G. RINALDI, Approcci normativi e qualificazione giuridica delle criptomonete, Contratto e Impresa, n. 1, 1 gennaio 2019, p. 257
Cass. Pen., Sez. II, 10 novembre 2021 n. 44337
Cass. Pen., Sez. II, 22 novembre 2022, n. 44378
Trib. Brescia, 25 luglio 2018, decreto n. 7556
Trib. Firenze, Sez. fall., 21 gennaio 2019, n. 18
Trib. Verona, 24 gennaio 2017, n. 195

Redattore: Matteo MAZZAMUTO (settembre 2025)

  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Publication Ethics and Malpractice

Copyright © 2019 ASSONEBB. All Rights reserved.

Menu
×