ESCLUSIONE DALLA GARANZIA DEI SISTEMI DI GARANZIA DELLA CLIENTELA BANCARIA IN ITALIA

Tipo voce : Glossario

Sono esclusi dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) e, per le banche di credito cooperativo, del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGDCC):
- i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore
- le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli
- il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca
- gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile
- i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-bis e 648- ter del codice penale
- i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali
- i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse
- i depositi delle società finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b) TUB, delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario; degli istituti di moneta elettronica
- i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario
- i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari di partecipazioni rilevanti ai fini dell'articolo 19 TUB
- i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

Fonte: Banca d'Italia

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