EURO (ENCICLOPEDIA)

Codice ISO: EUR. Moneta ufficiale dell’Unione Europea (UE) adottata da 16 Paesi aderenti alla UEM (Unione Economica e Monetaria).
Il simbolo "€" dell’euro è una E tagliata da due tratti orizzontali paralleli e si ispira all’epsilon (e) greca, rimanda alla culla della civiltà europea e richiama la prima lettera di "Europa". I due tratti paralleli rappresentano la stabilità della moneta.
L’abbreviazione ufficiale è EUR, registrata presso l’ISO, da utilizzare nelle transazioni e a fini finanziari e commerciali, al pari delle sigle delle altre valute (p.e. di ITL per la lira italiana). L’adozione dell’euro ha rappresentato l’avvio della terza fase dell’Unione monetaria europea (UEM). La decisione 98/317/CE del Consiglio, del 3 maggio 1998 ha identificato un primo gruppo di 11 Paesi (Grecia esclusa) in regola con le condizioni necessarie per adottare dal primo maggio 1999 l’euro come moneta di conto fino al primo gennaio 2002. L’ammissione della Grecia è avvenuta con decisione 2000/427/CE del Consiglio, del 19 giugno 2000 e con decorrenza primo gennaio 2001. A seguito dell’allargamento dell’UE a 27 stati, avvenuta nel 2004, sono gradualmente entrati a far parte dell’area euro alcuni nuovi membri. Dal 1° gennaio 2007 l’euro è stato introdotto in Slovenia, dal 1° gennaio 2008 a Cipro e Malta e infine dal 1° gennaio 2009 in Slovacchia.

1.Tasso irrevocabile di conversione delle monete nazionali e tagli dell’euro

I tassi irrevocabili di conversione delle monete nazionali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2866/98del Consiglio, del 31 dicembre 1998 per gli 11 Paesi, dal regolamento (CE) n. 1478/2000 del Consiglio, del 19 giugno 2000 per la Grecia, dal regolamento (CE) n. 1086/2006 del Consiglio dell’ 11 luglio 2006 per la Slovenia, dal regolamento (CE) n. 1134/2007 del Consiglio del 10 luglio 2007 per Malta, dal regolamento (CE) n.1135/2007 del Consiglio, del 10 luglio 2007, per Cipro, dal regolamento (CE) n.693/2008 del Consiglio, dell’8 luglio 2008, per la Slovacchia in queste misure:

1 euro
= 40,3399 franchi belgi
= 1,95583 marchi tedeschi
= 166,386 pesete spagnole
= 6,55957 franchi francesi
= 340,750 dracme greche
= 0,787564 sterline irlandesi
= 1 936,27 lire italiane
= 40,3399 franchi lussemburghesi
= 2,20371 fiorini olandesi
= 13,7603 scellini austriaci
= 200,482 escudi portoghesi
= 5,94573 marchi finlandesi
= 239,640 talleri sloveni
= 0,585274 lire cipriote
= 0,429300 lire maltesi
= 30,1260 corone slovacche

2.Tasso di cambio dell’euro con valute fuori dell’Eurosistema e con i Diritti Speciali Prelievo

La Commissione Europea pubblica sulla GUCE tutti i giorni i tassi di cambio dell’euro con le seguenti valute (tassi di riferimento BCE, escluso il rand sudafricano): corona danese, corona islandese, corona norvegese, corona svedese, dollaro australiano, dollaro canadese, dollaro USA, franco svizzero, dollaro neozelandese, rand sudafricano, lira sterlina, yen.
Il tasso di cambio dell’euro con i DSP è calcolato giornalmente dal FMI e pubblicato sul sito http://www.imf.org/external/np/tre/sdr/basket.htm.

3.I tagli dell’euro


I tagli dell’euro sono i seguenti: monete metalliche da 1 e da 2 euro e pezzi da 1 centesimo e da 2, 5, 10, 20, 50 centesimi; banconote da 5, 10, 20, 50, 100, 200 e 500 euro. Le monete hanno una faccia comune e una faccia su cui ciascuno Stato membro può imprimere un motivo di sua scelta. Indipendentemente dai motivi raffigurati, tutte le monete hanno libero corso all’interno dei 16 stati membri. Sulla faccia comune è impressa la carta dell’Unione Europea su uno sfondo di sei linee trasversali delimitate ciascuna da due stelle della bandiera europea. Le monete da 1, 2 e 5 cent mettono in risalto la posizione dell’Europa sul Globo e quelle da 10, 20 e 50 cent presentano l’Unione come riunione di nazioni. Le monete da 1 e 2 euro raffigurano un’Europa senza frontiere.
I modelli definitivi sono stati convenuti al Consiglio europeo di Amsterdam nel giugno del 1997 e a seguito dell’allargamento dell’Unione Europea, il 7 giugno 2005 il Consiglio ha deciso di modificare la faccia comune delle monete da 10, 20 e 50 eurocent e da 1 e 2 euro, in modo da rappresentare anche i nuovi Stati membri. Le banconote, a differenza delle monete metalliche, sono uniformi per tutti i 16 Paesi e i disegni riportati si ispirano agli stili architettonici di sette periodi della storia dell’arte europea. Finestre e portali si ripetono sul lato principale di ciascuna banconota come simbolo dell’apertura e dello spirito di cooperazione dell’UE. Sull’altro lato figurano ponti di epoche diverse, metafora della comunicazione fra i popoli d’Europa e fra questi e il resto del mondo. Le banconote recano inoltre il nome della moneta, "euro", in caratteri sia latini (EURO) che greci (EYPΩ), la sigla della Banca centrale europea nelle cinque varianti linguistiche che corrispondevano alle undici lingue ufficiali dell’UE al momento dell’entrata in circolazione della moneta unica nell’Eurolandia (BCE, ECB, EZB, EKT, EKP), il simbolo © indicante la tutela del diritto d’autore ed infine la bandiera dell’UE. Tutte le banconote sono protette da sistemi avanzati contro la contraffazione.

4. Introdurre l'euro: i criteri di convergenza

Ciascuno Stato membro deve soddisfare alcuni criteri economici e giuridici per poter partecipare alla terza fase dell'Unione economica e monetaria (1° gennaio 1999).
Tali condizioni sono definite all'articolo 140 (ex art.121 Trattato CE) paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e, ulteriormente specificati, nel  "Protocollo sui criteri di convergenza"  (Protocollo n. 13 allegato al Trattato). I criteri di convergenza legale richiedono che la normativa nazionale, con particolare riferimento alla banca centrale nazionale, sia conforme all’ acquis comunitario. I criteri economici riflettono il grado di convergenza economica degli Stati membri nell’area euro e sono:
- Andamento dei prezzi
L’articolo 140, paragrafo 1, primo trattino, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede: "il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulterà da un tasso d’inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi".
Come spiegato nell’articolo 1 del Protocollo (n. 13) sui criteri di convergenza, ciò significa che gli Stati membri hanno devono presentare un andamento dei prezzi che è sostenibile ed un tasso medio d’inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all’esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. L’inflazione si misura mediante l’indice dei prezzi al consumo (IPC) calcolato su base comparabile, tenendo conto delle differenze delle definizioni nazionali. A tal fine è stato dunque introdotto dal regolamento (CE) N. 2214/96 della Commissione Europea del 20 novembre 1996, l’Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo per i paesi dell’Unione Europea (IPCA).
- Andamento della finanza pubblica
L’articolo 140, paragrafo 1, secondo trattino, del Trattato prevede che la sostenibilità della situazione della finanza pubblica "risulterà dal conseguimento di una situazione di bilancio pubblico non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui all’articolo 126, paragrafo 6". L’articolo citato definisce, infatti, la procedura seguita Commissione europea per segnalare i disavanzi eccessivi. Tale decisione si basa su due criteri:
(a)il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il PIL supera il valore di riferimento, a meno che il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento; oppure il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento;
(b) il rapporto fra il debito pubblico e il PIL supera il valore di riferimento , a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato.
I livelli di riferimento sulla procedura per i disavanzi eccessivi sono fissati nel Protocollo rispettivamente al 3 e al 60 per cento. Qualora tuttavia i criteri siano rispettati ma la Commissione ritenga che sussista il rischio di un disavanzo eccessivo, essa riferisce al Comitato economico e finanziario che è chiamato a deliberare sull’esistenza di un disavanzo eccessivo nello Stato Membro in questione.
- Andamento tasso di cambio
L’articolo 140, paragrafo 1, terzo trattino, del Trattato prevede "il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti dell’euro".
Come chiarisce l’articolo 3 del Protocollo (n. 13) sui criteri di convergenza, la disposizione impone che lo Stato membro nei due anni precedenti all’esame della Commissione, abbia rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo (SME) senza gravi tensioni. Occorre precisare che dal gennaio 1999 il meccanismo di cambio dello SME è stato sostituito dagli AEC II, pertanto l’assenza di "gravi tensioni" è valutata sulla base delle fluttuazioni delle monete nazionali rispetto al alla parità centrale degli AEC II, tenendo in considerazione anche altri fattori quali ad esempio l’andamento del differenziale dei tassi di interesse a breve termine rispetto all’area dell’euro. E’ in ogni caso necessario, per il rispetto del criterio sul tasso di cambio che lo Stato abbia unilateralmente deciso una svalutazione del tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti dell’euro.
- Andamento dei tassi di interesse a lungo termine
Secondo quanto previsto dall’articolo 140, paragrafo 1, quarto trattino, del Trattato: "i livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro con deroga e della sua partecipazione al meccanismo di cambio" .
In pratica, come prevede l’articolo 4 del Protocollo (n. 13) sui criteri di convergenza, il tasso d’interesse nominale a lungo termine di uno Stato membro osservato in media nell’arco di un anno prima dell’esame non deve eccedere di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. I tassi di interesse ai fini della valutazione sulla convergenza si misurano sulla base delle obbligazioni a lungo termine emesse dallo Stato o sulla base di titoli analoghi, tenendo conto delle differenze nelle definizioni nazionali.
Conformemente all'articolo 122, paragrafo 2 del TCE, almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la Banca Centrale Europea (BCE) riferiscono al Consiglio in merito ai progressi realizzati dagli Stati membri nell'adempimento dei propri obblighi per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria. Si tratta delle "relazioni sulla convergenza". Nel corso dei negoziati, la Danimarca e il Regno Unito hanno ottenuto clausole di esenzione permanente (clausola di opting-out) e non saranno quindi soggetti alla valutazione di convergenza, salvo una loro esplicita richiesta. La Banca centrale europea (BCE) nel Rapporto sulla convergenza del 2010, pubblicato il 12 maggio, ha esaminato il livello di convergenza economica e la conformità con i requisiti di natura giuridica imposti alle banche centrali nazionali di nove nuovi Stati membri dell’Unione europea (Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia) affinché possano divenire parte integrante dell’Eurosistema.

5. Il processo di adozione dell’euro

L’euro ha sofferto un lungo processo di formazione, frutto di fughe in avanti, l’ultima delle quali è stato l’avvio all’allargamento dell’Unione Europea ai paesi dell’Est europeo e alla Turchia. L’idea di una moneta comune nacque con il Piano Barre nel marzo del 1970, cui seguì il Rapporto Werner pubblicato nell’ottobre dello stesso anno. La costituzione di un’unione economica e monetaria sarebbe avvenuta entro gli anni ‘70 e avrebbe condotto alla convertibilità totale e irreversibile delle monete, all’eliminazione dei margini di fluttuazione dei cambi, alla fissazione irrevocabile dei rapporti di parità e alla liberalizzazione dei movimenti dei capitali. L’unione poteva lasciare in vita i diversi segni monetari e soltanto considerazioni di natura psicologica e politica avrebbero potuto militare a favore dell’adozione di una moneta unica, che avrebbe affermato l’irreversibilità dell’unificazione monetaria. Il Rapporto Werner sembrava avulso dal contesto delle tensioni valutarie che scuotevano il sistema dei cambi fissi e che portarono allo sganciamento del dollaro esterno dall’oro e alla successiva crisi energetica. I tentativi di arginare la crisi internazionale con la creazione dei Serpenti monetari non sortirono effetto e solo nel marzo del 1979 entrò in funzione lo SME con l’ECU come moneta di conto comunitaria. Il processo di unificazione economica e monetaria riprese corpo con l’Atto unico europeo del luglio del 1987, mirante a instaurare entro il dicembre del 1992 un mercato interno europeo, sia sotto il profilo economico che sotto quello monetario. Dall’Atto unico europeo prese il via il Trattato di Maastricht del 7 febbraio del 1992, che delegò i poteri monetari alla banca centrale europea e alle banche centrali nazionali. Nacque un governo tecnocratico della futura moneta comunitaria. Nel settembre dello stesso anno, una nuova crisi valutaria internazionale scardinava lo SME e la sua moneta, l’ECU, creata e gestita a tavolino. Il 31 maggio 1995, la Commissione pubblicò un Libro verde sulle misure pratiche per l’introduzione della moneta unica e, successivamente, il progetto di unione monetaria ebbe una svolta con il Consiglio europeo di Madrid del 16 dicembre 1995, che stabilì le tappe per l’introduzione di una moneta unica tra i Paesi della CEE. In particolare, fu deciso che l’espressione ECU utilizzata nel trattato per indicare l’unità monetaria europea fosse troppo generica e che quindi la denominazione della moneta europea dovesse essere "euro" (invariabile al plurale), suddiviso in "cent" (termine, quest’ultimo, che non escludeva l’utilizzo delle varianti linguistiche). A seguito di tale decisione, il Consiglio adottava, dapprima, il regolamento (CE) n. 1103/97, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro, in cui vennero fissate le norme concernenti la continuità dei contratti, la sostituzione di riferimenti all’euro in luogo di quelli all’ECU negli strumenti giuridici e le regole per l’arrotondamento degli importi. Successivamente, veniva adottato il regolamento (CE) n. 974/98, che solennemente decise che per l’Austria, il Belgio, la Finlandia, la Francia, la Germania, l’Irlanda, l’Italia, il Lussemburgo, l’Olanda, il Portogallo e la Spagna sussistevano le condizioni per far parte della zona dell’euro e il regolamento (CE) n. 975/98, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione. I passi successivi che hanno portato alla costituzione dell’Eurosistema sono stati realizzati con le due decisioni del Consiglio già citate (98/317/CE, del 3 maggio 1998 e 2000/427/CE, del 19 giugno 2000) e con i due regolamenti del Consiglio di fissazione dei tassi di conversione delle monete nazionali dei 12 (n. 2866/98, del 31 dicembre 1998 e n. 1478/2000, del 19 giugno 2000).

6. Considerazioni finali


L’effettiva circolazione dell’euro, a partire dal 2002, ha avuto forti riflessi nel mercato dei cambi valutari. Si è ristretta infatti l’area di intermediazione degli operatori economici e si è gradualmente modificata la composizione delle riserve ufficiali del nuovo sistema di banche centrali. L’euro si è confrontato dunque direttamente con le monete del resto del mondo e in particolare il cambio con il dollaro Usa è divenuto il punto di riferimento per giudicarne lo standing1. Dopo un iniziale apprezzamento (1,1819 $ per euro il 5 gennaio 1999, primo giorno di quotazione) si è verificato via via un deprezzamento fino a un minimo di 0,8272 $ il 25 ottobre 2000. Al 31 dicembre 2001 1 € quotava 0,885 $. L’euro si riprese solo alla fine del 2002, passando da 0,90$ a 1,02$ iniziando un sentiero di apprezzamento culminato il 30 dicembre 2004, in cui veniva quotato a 1,3668$. Nel corso del 2005 l’euro calò fino a 1,18$ per poi riprendere a salire 2006 a 1,2958$. Successivamente, con l’esplosione della crisi sub-prime, il forte calo del dollaro rispetto all’euro ha portato la moneta unica a un continuo apprezzamento fino a livelli record, sfiorando la soglia psicologica di 1,50 dollari nel febbraio del 2008. All’inizio del 2009 l’euro ha subito un deprezzamento di circa il 9% rispetto al dollaro statunitense, in presenza di flussi di portafoglio verso alcuni segmenti del mercato degli Stati Uniti ed all’approssimarsi dei differenziali di interesse tra le due economie2. Dopo il graduale recupero a partire dal marzo 2009, quando le tensioni nei mercati finanziari sembravano essersi ridotte, l’euro ha subito una forte flessione al ribasso culminata a maggio del 2010 (toccando infatti quota 1,2424$), a causa dell’insostenibilità del deficit della Grecia.

 

Fonte: Banca Centrale Europea http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html

La crisi economica mondiale ha certamente costituito un banco di prova per la moneta unica. Secondo le indagini svolte dalla Commissione Europea (Eurobarometro Standard 72) nell’autunno 2009, in una situazione di crisi generalizzata, "l’euro rimane un punto fermo". Il 63% degli italiani, in aumento rispetto al precedente 61%, rimaneva favorevole all’Unione monetaria europea e alla moneta comune, mentre calavano gli scettici dal 31% al 28%. Più della metà degli italiani (53%) riteneva che l’euro avesse mitigato gli effetti negativi della crisi. Eppure, la maggioranza del campione si dichiarava convinta che la lira avrebbe svolto un ruolo migliore dell’euro nel proteggere il paese dalla crisi globale, differenziando l’opinione pubblica italiana da quella prevalente nel resto d’Europa.
Link: Sito ufficiale dell’euro: http://www.ecb.int/euro/html/index.it.html
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1Per il tasso di cambio aggiornato USD/EUR è possibile consultare http://it.finance.yahoo.com/q?s=eurusd=x.
2Rapporto Annuale del 2009 della Banca Centrale Europea pubblicato ad aprile 2009.

Bibliografia
BANCA CENTRALE EUROPEA, Edizione Speciale del Bollettino Mensile BCE, Maggio 2008
BANCA CENTRALE EUROPEA, Rapporto Annuale 2009, Aprile 2010
BANCA CENTRALE EUROPEA, Rapporto sulla convergenza 2010, Maggio 2010

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