ESTINZIONE DEL CONTO CORRENTE BANCARIO
Tipo voce : Glossario
Lestinzione del conto consegue allo scioglimento del rapporto e allesaurimento dellesigenza che ne ha determinato lattivazione. In particolare il contratto di conto corrente bancario, normalmente a tempo indeterminato, può sciogliersi per recesso di ciascuna delle parti e, se a tempo determinato, per la scadenza del termine. Il recesso, che ha natura di dichiarazione unilaterale ricettizia, può essere operato in ogni momento, ma se non ricorrono giustificati motivi deve esserne dato congruo preavviso. Il contratto si risolve anche per fallimento del correntista e per lassoggettamento dellimpresa bancaria alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. t invece discusso se lo stesso effetto si determini in caso di morte, interdizione o inabilitazione dei correntista. Va, inoltre, rilevato che il termine decennale di prescrizione inizia a decorrere da quando la banca cessa di inviare lestratto conto. Lo scioglimento dei rapporto determina lestinzione dei conto con obbligo di immediato pagamento delleventuale saldo. Se è la banca ad essere creditrice gli interessi dovuti dal cliente continuano a decorrere al medesimo tasso e si è posto il problema se sia consentita o meno la compensazione con eventuali sopravvenienze del correntista. Lopinione negativa richiama principalmente lart. 1833, comma 3 c.c., per cui lo scioglimento dei contratto di conto corrente ordinario impedisce linclusione nel conto di nuove partite.
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