ENTE PUBBLICO
Tipo voce : Glossario
Soggetto di diritto pubblico al quale l’ordinamento giuridico riconosce personalità giuridica. Costituisce l’unità elementare della Pubblica Amministrazione (la molteplicità di enti pubblici risponde ai sempre più numerosi obiettivi collettivi che lo stato considera di interesse pubblico). Laddove la legge non definisce essa stessa l’ente come pubblico, la dottrina ha suggerito una serie di indicatori di riconoscimento, di cui tuttavia si richiede la compresenza nel numero di almeno due, considerata la buona approssimazione e non l’esclusività di ciascuno di essi. Si richiede: la costituzione dell’ente per iniziativa pubblica; i controlli statali o regionali (meno intenso è il controllo, maggiore è l’autonomia); la nomina o la revoca delle persone fisiche che ne costituiscono gli organi ad opera della mano pubblica; i contributi provenienti dalla mano pubblica o le rendite revenienti da beni amministrati e/o in mano pubblica; la possibilità di avvalersi di servizi statali o regionali (Avvocatura di Stato, uffici tecnici e corpi consultivi); l’autocessazione (o facoltà di autoeliminarsi senza alcuna autorizzazione). La classificazione di un ente come pubblico è determinante ai fini dell’individuazione del regime giuridico al quale è sottoposto. L’ente pubblico infatti è caratterizzato dall’autarchia (capacità di enti diversi dallo Stato di disporre di potestà pubbliche), dall’autonomia (capacità di emanare norme con efficacia e natura uguale o sottordinata rispetto a quelle statali), dall’autotutela. Gli enti pubblici si dividono in corporazioni o istituzioni a seconda che prevalga l’elemento personale o patrimoniale; territoriali e non territoriali (nei primi il territorio è elemento costitutivo); nazionali o locali (nei secondi l’attività è svolta limitatamente all’ambito della circoscrizione territoriale di riferimento); necessari o non necessari, ad appartenenza necessaria o facoltativa (tra i primi gli enti territoriali); autonomi (sottratti al potere di indirizzo dello Stato o di altro ente e volti a perseguire scopi riconosciuti degni di tutela dell’ordinamento), o ausiliare (perseguono fini dello Stato, ma non esclusivi di esso e quindi generalmente non essenziali: p.e. Istituti di credito di diritto pubblico) o strumentali (perseguono fini propri ed esclusivi dello Stato a cui sono legati da vincoli di soggezione: p.e. la Banca d’Italia); substatali o subregionali o sublocali a seconda che mettano capo allo Stato o alla Regione o agli Enti locali per la vigilanza, le direttive e la nomina degli amministratori; economici o non economici in relazione al regime di economicità, imprenditorialità oppure a quello di diritto pubblico con cui erogano i beni e i servizi. Il carattere pubblico o privato di un ente riveste una decisiva importanza ai fini della disciplina del rapporto di lavoro (v. pubblico impiego a norma del d.lg. 30.3.2001 n. 165), (nei casi in cui norme derogatorie al principio generale non la costruiscano in termini di diritto comune), della contrattazione (con particolare riferimento all’individuazione della controparte) della disciplina degli atti, di quella dei contratti e dell’autorità giudiziaria competente a risolvere le questioni in cui è parte l’ente pubblico.