ECCESSO DI POTERE
Vizio che si verifica ogni qualvolta l’atto amministrativo realizza un interesse diverso da quello al quale l’ordinamento lo aveva istituzionalmente preposto. Secondo la giurisprudenza l’eccesso di potere si realizza non solo quando la divergenza dell’atto dalla sua funzione tipica sia effettiva (ipotesi che si riassume sotto il nome di sviamento di potere), ma pure quando essa è soltanto potenziale (p.e., perché emerge il dubbio che l’atto sia stato adottato sulla base di un’inesatta rappresentazione della realtà): in quest’ultimo caso, allora, l’eccesso di potere assume l’aspetto di un vizio intervenuto nell’iter logico di formazione dell’atto. Normalmente, si distinguono diverse forme di eccesso di potere. Di queste, alcune sono intrinseche all’atto stesso: così, la motivazione inesistente, la motivazione insufficiente (si omette di prendere in considerazione qualcuna delle circostanze rilevanti), la motivazione incongrua (si motiva riferendosi a elementi irrilevanti), la motivazione dubbiosa (si assumono a fondamento fatti dei quali si esclude la certezza). Altre forme, invece, sono estrinseche all’atto: p.e., l’esistenze di norme o di prassi deponenti in senso contrario al provvedimento adottato. Parte della dottrina ha ritenuto sussistente l’eccesso di potere anche nei casi di ingiustizia grave e manifesta e in quelli di disparità di trattamento in situazioni identiche tra loro. Queste ipotesi, però, concretano manifestazioni di parzialità dell’Amministrazione e rappresentano quindi violazioni di precise norme giuridiche (contenute negli artt. 3 e 97 Cost.); pertanto, non si tratta di eccesso di potere, bensì di violazione di legge. Di eccesso di potere in senso lato, infine, si parla anche per indicare qualsiasi arbitrario sconfinamento di una pubblica autorità nelle attribuzioni di un potere diverso da quello al quale la stessa appartiene (legislativo, giudiziario, esecutivo). Tale figura, tuttavia, viene denominata più propriamente incompetenza assoluta. Per l’eccesso di potere del rappresentante v. rappresentanza.