DIRETTIVA EUROPEA
Tipo voce : Glossario
Atto normativo comunitario (fr. e ingl. directive), emanato dal Consiglio dell’UE e dal Parlamento europeo per l’assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la direttiva (artt. 288, ex 249 TUE e 161 del Trattato Euratom ) è un atto che si rivolge agli Stati membri e, mentre ha efficacia vincolante per quanto concerne il risultato da raggiungere, lascia gli organi nazionali liberi nella scelta delle forme e dei mezzi atti a conseguire il risultato indicato. Per questa sua caratteristica la direttiva comporta un procedimento articolato in due fasi: nella prima l’Unione vincola gli Stati cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere; nella seconda gli Stati interessati sono tenuti a immettere nel diritto nazionale le prescrizioni risultanti dalle norme dell’atto comunitario. Il Trattato di Maastricht ha introdotto una distinzione fra le direttive rivolte agli Stati membri, per le quali è prevista la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, e le altre direttive che, dato il loro carattere individuale, vengono invece notificate ai destinatari (art. 297, ex 254 TUE); esse acquistano quindi efficacia a partire rispettivamente dalla data di pubblicazione o dalla notifica. Da questo momento decorrono anche i termini per (eventuale) impugnazione da parte degli interessati (art. 263, ex 230 TUE). Di regola le direttive fissano un termine per adottare le misure interne di esecuzione, che, di norma, ha carattere vincolante per gli Stati destinatari e la sua inosservanza determina una violazione del Trattato (art. 258, ex 226 TUE). Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione tali misure di esecuzione sia allo stadio di progetto, sia dopo la loro adozione. La Commissione può, di conseguenza, esercitare il suo potere di controllo e agire, se del caso, per constatare l’inadempimento. Talune direttive (le direttive particolareggiate; quelle che prevedono un obbligo di non fare; quelle che sono a loro volta attuazione di precedenti atti comunitari) sono direttamente applicabili. Tuttavia, tale efficacia diretta riguarda solo i rapporti verticali, cioè quelli tra i cittadini e lo Stato, rimanendo esclusi quelli orizzontali, vale a dire dei cittadini tra di loro. I singoli possono far valere il loro diritto in via giudiziale e in via amministrativa, con il corrispondente obbligo dell’amministrazione di disapplicare la normativa nazionale in contrasto con la direttiva comunitaria.
Attuazione delle direttive in Italia. La legge comunitaria è il principale strumento di attuazione della normativa comunitaria e regola modalità e tempi per la trasposizione delle direttive. Istituita nel 1989 dalla legge 9 marzo 1989, n. 86 (cd. Legge La Pergola), la legge comunitaria viene ora regolata dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari", che ha abrogato la Legge La Pergola.
L'attuazione nazionale della normativa comunitaria è garantita da un disegno di legge, da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, nel quale il Governo riferisce al Parlamento sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione, inoltre fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare per via amministrativa e di quelle attuate per via regolamentare.
Redattori: Paolo FOIS, Giuseppe ONORATO, Cristiana MENE'
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