DELEGAZIONE

Negozio giuridico mediante il quale il debitore (delegante) assegna al creditore (delegatario) un nuovo debitore (delegato), il quale si obbliga verso il creditore (c.d. delegazione di debito o passiva). Se l’iniziativa della delegazione viene assunta dal creditore, il quale assegna al debitore un nuovo creditore, si ha delegazione attiva. Nella delegazione non vi è rappresentanza perché il delegato agisce in nome proprio e non in nome del delegante. Se le parti fanno espresso riferimento ai loro precedenti rapporti si ha delegazione titolata; se invece la delegazione prescinde da questi rapporti essa si dice pura. La delegazione passiva può essere: cumulativa, se il debitore originario non è liberato, ma ad esso si aggiunge un nuovo debitore; liberatoria o novativa, se il debitore originario resta liberato. In quest’ultimo caso perché la liberazione abbia luogo occorre un’apposita ed espressa dichiarazione del creditore. Il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo. Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non può opporre al delegatario, benché questi ne fosse a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario. Il delegato non può neppure opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento. Il delegante può revocare la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l’obbligazione nei confronti del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo. Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo si ha la c.d. delegazione di pagamento.

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